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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 22 Aggregazioni di imprese

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Aggregazioni di imprese

Lo IAS 22, Contabilizzazione delle aggregazioni di imprese, fu approvato nel novembre 1983. Nel dicembre 1983, lo IAS 22 è stato rivisto nella sostanza in quanto parte del progetto sulla comparabilità e sui miglioramenti da apportare al bilancio. È stato, quindi, emanato lo IAS 22, Aggregazioni di imprese (IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1993). Nell’ottobre 1996, i paragrafi 39(i) e 69 dello IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1993) (corrispondenti ai paragrafi 39(i) e 85 del presente Principio) sono stati rivisti al fine di essere resi coerenti con lo IAS 12 (rivisto nella sostanza nel 1996), Imposte sul reddito. Le revisioni sono entrate in vigore a partire dai bilanci annuali degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1998 o da data successiva.
Nel luglio 1998, molti paragrafi dello IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1993) sono stati rivisti al fine di essere resi coerenti con le disposizioni degli IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali, IAS 38, Attività immateriali, ed è stato anche rivisto il trattamento contabile dell’avviamento negativo. Il Principio così rivisto nella sostanza (IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998)) è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva. Nell’ottobre 1998, lo staff dello IASC ha pubblicato separatamente una Motivazione per le conclusioni riferita allo IAS 38, Attività immateriali, e allo IAS 22, Aggregazioni di imprese (rivisto nella sostanza nel 1998).

La  parte della Motivazione per le conclusioni riguardante le modifiche apportate allo IAS 22 nel 1998 è inclusa in questo volume come Appendice A. Nel 1999, il paragrafo 97 è stato modificato per sostituire i riferimenti allo IAS 10, Sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, con i riferimenti allo IAS 10, Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio. In aggiunta, i paragrafi 30 e 31 (c) sono stati modificati per essere resi coerenti con lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999). Il testo così modificato è entrato in vigore nel momento in cui lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999) entra in vigore -ossia, a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2000 o da data successiva. Le seguenti Interpretazioni SIC si riferiscono allo IAS 22:

-SIC-9: Aggregazioni di imprese – Classificazione come acquisizione o unione di imprese;
-SIC-22: Aggregazioni di imprese – Rettifiche successive apportate ai fair value (valore equo) e all’avviamento inizialmente iscritti;
-SIC-28: Aggregazioni di imprese – Aggregazioni di imprese – “Data dello scambio” e fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale.

SOMMARIO

Finalità
Ambito di applicazione
Definizioni 
Tipi di aggregazioni di imprese
Acquisizioni
Acquisizioni inverse
Unione di imprese
Acquisizioni – Contabilizzazione delle acquisizioni
Data di acquisizione 
Costo di acquisizione
Rilevazione di attività e di passività identificabili
Ripartizione del costo di acquisizione – Trattamento contabile di riferimento
Trattamento contabile alternativo consentito
Acquisiti successivi di quote
Determinazione dei fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili acquisite 
Avviamento derivante da acquisizioni – Rilevazione e valutazione
Ammortamento
Recuperabilità del valore contabile – Perdite durevoli di valore
Avviamento negativo derivante da acquisizioni – Rilevazione e valutazione 
Esposizione in bilancio
Rettifiche al corrispettivo di acquisito subordinato a eventi successivi
Successive variazioni nel costo dell’acquisizione
Identificazione successiva o variazioni nel valore delle attività e delle passività identificabili
Unioni di imprese – Contabilizzazione delle unioni di imprese 
Aggregazioni di imprese comunque definite – Imposte sul reddito
Informazioni integrative 
Disposizioni transitorie
Data di entrata in vigore

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l’applicazione contenute nel presente Principio, e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

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