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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 22 Aggregazioni di imprese – Acquisizioni

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Identificazione successiva o variazioni nel valore delle attività e delle passività identificabili [3]

71. Le attività e le passività identificabili che sono acquisite ma che non soddisfano i requisiti del paragrafo 26 per una rilevazione distinta nel momento della contabilizzazione iniziale devono essere rilevate successivamente se e quando soddisfano tali requisiti. I valori iscritti per le attività e per le passività identificabili acquisite devono essere rettificati quando, successivamente all’acquisizione, sono disponibili ulteriori conoscenze che facilitano la stima dei valori attribuiti alle attività e passività identificabili quando l’acquisizione fu contabilizzata inizialmente. Anche il valore assegnato all’avviamento positivo o negativo deve essere rettificato quando necessario, nella misura in cui:

(a) la rettifica non incrementi il valore contabile dell’avviamento oltre il suo valore recuperabile, come definito nello IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività; e

(b) tale rettifica è effettuata entro la fine del primo periodo amministrativo che inizia dopo quello dell’acquisizione (fatta eccezione per la rilevazione di una passività identificabile secondo quanto previsto dal paragrafo 31, nel qual caso valgono i termini di cui al paragrafo 31 (c)); altrimenti le rettifiche alle attività e passività identificabili devono essere rilevate come provento o come onere.

72. Le attività e le passività identificabili di un’impresa acquisita possono non essere state rilevate al momento dell’acquisizione perché non
soddisfacevano i requisiti per la rilevazione delle attività e passività identificabili o perché l’acquirente era ignaro della loro esistenza. Analogamente, i fair value (valore equo) assegnati alla data dell’acquisizione alle attività e alle passività identificabili acquistate possono dover essere rettificati se ulteriori conoscenze divenute disponibili facilitano la stima del valore delle attività e delle passività identificabili al momento dell’acquisizione. Quando vengono rilevate le attività e le passività identificabili, o i valori contabili sono rettificati, dopo il termine del primo periodo amministrativo annuale (escludendo periodi intermedi) iniziato dopo l’acquisizione, deve essere rilevato un provento o un onere anziché una rettifica all’avviamento positivo o negativo. Questo limite temporale, arbitrario nella sua durata, impedisce che l’avviamento, positivo o negativo, possa essere riesaminato e rettificato senza limiti di tempo.

73. Secondo quanto previsto dal paragrafo 71, il valore contabile dell’avviamento (o dell’avviamento negativo) è rettificato se, per esempio, prima della fine del primo periodo amministrativo annuale che ha inizio dopo l’acquisizione vi è una perdita durevole di valore di un’attività identificabile acquisita e la perdita durevole di valore non è dovuta a specifici eventi o cambiamenti nelle situazioni verificatisi dopo la data dell’acquisizione.

74. Quando, successivamente all’acquisizione, ma entro la fine del primo periodo amministrativo successivo a quello dell’acquisizione, l’acquirente viene a conoscenza dell’esistenza di una passività che già esisteva alla data dell’acquisizione o di una perdita durevole di valore che non è dovuta a eventi specifici o cambiamenti nelle situazioni verificatisi dopo la data dell’acquisizione, l’avviamento non è aumentato oltre al suo valore di realizzo determinato secondo quanto previsto dallo IAS 36.

75. Se sono stati rilevati accantonamenti per la cessazione o la riduzione delle attività dell’acquisita secondo quanto previsto dal paragrafo 31, tali accantonamenti devono essere stornati se, e solo se:

(a) il deflusso di benefici economici non è più probabile; o

(b) il piano formale analitico non è attuato:

(i) nel modo esposto nel piano formale analitico; o
(ii) entro il tempo stabilito nel piano formale analitico.

Tale storno deve essere effettuato come una rettifica dell’avviamento positivo o dell’avviamento negativo (e della quota di pertinenza dei terzi, se appropriata), in modo da non rilevare con riferimento a ciò alcun provento o costo. Il valore rettificato dell’avviamento positivo deve essere ammortizzato in maniera prospettica lungo il corso della vita utile residua. L’ammontare rettificato dell’avviamento negativo deve essere trattato come previsto dal paragrafo 62, punti (a) e (b).

76. Nessuna rettifica successiva è normalmente necessaria con riferimento agli accantonamenti rilevati secondo quanto previsto dal paragrafo 31, poiché il piano formale analitico deve identificare le spese che saranno intraprese. Se le spese non si sono verificate nel periodo previsto, o si prevede che non si verificheranno più, è necessario rettificare l’accantonamento per la cessazione o per la riduzione delle attività dell’acquisita, con una corrispondente rettifica del valore dell’avviamento positivo o negativo  (e della quota di pertinenza di terzi, se appropriato). Se, successivamente, vi è un’obbligazione che lo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali richiede di rilevare, l’impresa rileva un corrispondente costo.

[3] Si veda anche l’Interpretazione SIC-22: Aggregazioni – Rettifiche successive apportate ai fair value e all’avviamento inizialmente iscritti.

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