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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 22 Aggregazioni di imprese – Informazioni integrative

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86. Per tutte le aggregazioni di imprese, devono essere fornite le seguenti informazioni nel bilancio dell’esercizio nel quale l’aggregazione ha avuto luogo:

(a) le denominazioni e la descrizione delle imprese partecipanti all’aggregazione;

(b) il criterio di contabilizzazione dell’aggregazione;

(c) la data di efficacia dell’aggregazione a fini contabili; e

(d) eventuali attività operative, derivanti dall’aggregazione di imprese, che l’impresa ha deciso di dismettere.

87. Per un’aggregazione di imprese che costituisce un’acquisizione, devono essere fornite, nel bilancio dell’esercizio durante il quale l’acquisizione ha avuto luogo, le seguenti ulteriori indicazioni:

(a) la percentuale delle azioni con diritto di voto acquisite; e

(b) il costo di acquisizione e una descrizione del corrispettivo di acquisto pagato o di quello dovuto a certe condizioni.

88. Il bilancio con riferimento all’avviamento deve indicare:

(a) il periodo (periodi) d’ammortamento utilizzato;

(b) se l’avviamento è ammortizzato lungo un arco temporale superiore ai vent’anni, le ragioni per cui viene superata la presunzione che la vita utile dell’avviamento non possa superare i vent’anni dalla sua iniziale rilevazione. Nel fornire tali motivazioni, l’impresa deve descrivere il fattore (fattori) che ha svolto un importante ruolo nella determinazione della vita utile dell’avviamento;

(c) se l’avviamento positivo o negativo non è ammortizzato a quote costanti, il criterio utilizzato e i motivi per cui quel criterio è più adatto del criterio a quote costanti;

(d) la voce (voci) di conto economico in cui viene incluso l’ammortamento dell’avviamento; e

(e) una riconciliazione del valore contabile dell’avviamento all’inizio e alla fine dell’esercizio che mostri:

(i) l’ammontare lordo e il fondo ammortamento (cumulato con le svalutazioni per perdite di valore), all’inizio dell’esercizio;
(ii) gli incrementi dell’avviamento rilevati nel corso dell’esercizio;
(iii) eventuali rettifiche derivanti da successive identificazioni o variazioni nel valore di attività e passività identificabili;
(iv) eventuali avviamenti stornati nel corso dell’esercizio per la dismissione di tutta o parte dell’attività alla quale si riferivano;
(v) la quota di ammortamento rilevata nel corso dell’esercizio;
(vi) le perdite durevoli di valore rilevate nel corso dell’esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 36 (qualora esistano);
(vii) i ripristini di valore registrati nel corso dell’esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 36 (qualora esistano);
(viii) altri cambiamenti apportati ai valori contabili avvenuti nel corso dell’esercizio (qualora esistano); e
(ix) l’ammontare lordo e il fondo ammortamento (cumulato con le svalutazioni per perdite di valore), alla fine dell’esercizio. Non sono richieste informazioni comparative.

89. Quando l’impresa descrive il fattore (fattori) che ha svolto un importante ruolo nel determinare la vita utile dell’avviamento che è ammortizzato lungo un arco temporale superiore ai vent’anni, l’impresa tiene in considerazione la lista di fattori di cui al paragrafo 48.

90. L’impresa fornisce le informazioni sulle perdite durevoli di valore dell’avviamento di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36 in aggiunta alle informazioni richieste dal paragrafo 88 (e) (vi) e (vii).

91. Con riguardo all’avviamento negativo, il bilancio deve indicare:

(a) descrizione, ammontare e tempi di manifestazione delle perdite e dei costi futuri attesi nella misura in cui l’avviamento negativo è trattato secondo quanto previsto dal paragrafo 61;

(b) l’esercizio (esercizi) in cui l’avviamento negativo verrà rilevato come un provento;

(c) la voce di conto economico in cui l’avviamento negativo è rilevato come un provento; e

(d) una riconciliazione del valore contabile dell’avviamento negativo all’inizio e alla fine dell’esercizio che mostri:

(i) l’ammontare lordo dell’avviamento negativo e l’ammontare cumulativo già rilevato come un provento, all’inizio dell’esercizio;
(ii) l’eventuale avviamento negativo aggiuntivo rilevato nel corso dell’esercizio;
(iii) le eventuali rettifiche derivanti da una successiva identificazione o da cambiamenti di valore delle attività e delle passività identificabili;
(iv) l’eventuale avviamento negativo stornato nel corso dell’esercizio per la dismissione di tutta o parte dell’attività cui l’avviamento fa riferimento;
(v) la quota di avviamento negativo rilevata come un provento nel corso dell’esercizio, mostrando distintamente la porzione dell’avviamento negativo rilevato come provento secondo quanto previsto dal paragrafo 61 (qualora esista);
(vi) altri cambiamenti di valore contabile avvenuti nel corso dell’esercizio (qualora esistano); e
(vii) l’ammontare lordo dell’avviamento negativo e l’ammontare cumulativo già rilevato come un provento, alla fine dell’esercizio. Non sono richieste informazioni comparative.

92. Le disposizioni informazioni integrative richieste dallo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali, si applica agli accantonamenti rilevati secondo quanto previsto dal paragrafo 31 per la cessazione o per la riduzione delle attività di un’impresa acquisita. Questi accantonamenti devono essere trattati a fini informativi come una classe distinta di accantonamenti secondo quanto previsto dallo IAS 37. In aggiunta, il valore contabile complessivo di questi accantonamenti deve essere indicato per ogni singola aggregazione di imprese.

93. In un’acquisizione, se i fair value (valore equo) delle attività e delle passività o il corrispettivo di acquisto possono essere determinati al termine dell’esercizio nel quale l’acquisizione ha avuto luogo solo su base provvisoria, ciò deve essere esposto e motivato. Quando sono apportate rettifiche successive a tali fair value (valore equo) provvisori le rettifiche devono essere indicate e illustrate nel bilancio dell’esercizio in questione.

94. Per un’aggregazione di imprese classificata come unione di imprese devono essere fornite le seguenti informazioni aggiuntive nel bilancio dell’esercizio nel quale l’aggregazione ha avuto luogo:

(a) la descrizione e il numero delle azioni emesse, insieme con la percentuale delle azioni con diritto di voto di ciascuna impresa scambiate per realizzare l’unione di imprese;

(b) i valori delle attività e delle passività apportate da ciascuna impresa; e

(c) i ricavi di vendita, gli altri ricavi operativi, i componenti straordinari e l’utile o la perdita di ciascuna impresa prima della data dell’aggregazione inclusi nell’utile o nella perdita esposta nel bilancio dell’impresa risultante dall’aggregazione.

95. Le informazioni di natura generale che devono essere riportate nel bilancio consolidato sono indicate nello IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate.

96. Per le aggregazioni di imprese realizzate dopo la data di riferimento del bilancio devono essere indicate le informazioni richieste dai paragrafi da 86 a 94. Se non è possibile fornire alcune di queste informazioni ciò deve essere indicato.

97. Le aggregazioni di imprese che sono state realizzate dopo la data di riferimento del bilancio e prima della data alla quale il bilancio di una delle imprese partecipanti all’aggregazione è autorizzato alla pubblicazione devono essere indicate se sono di tale importanza che la loro mancata illustrazione influirebbe sulla capacità degli utilizzatori del bilancio di effettuare corrette valutazioni e decisioni (vedere IAS 10, Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio).

98. In certe situazioni, l’effetto dell’aggregazione può essere quello di consentire che il bilancio dell’impresa risultante dall’aggregazione sia preparato secondo l’assunzione della continuità aziendale. Ciò potrebbe
non essere stato possibile per una o entrambe le imprese partecipanti all’aggregazione. Questo può accadere, per esempio, quando un’impresa con difficoltà finanziarie partecipa all’aggregazione con un’impresa avente accesso a disponibilità finanziarie che possono essere utilizzate dall’impresa che ne ha necessità. In tal caso è importante riportare questa informazione nel bilancio dell’impresa con difficoltà finanziarie.

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