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Detrazioni fiscali: mini guida per l’edilizia residenziale

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Data la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020 del Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 titolato “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”, si è concluso il meccanismo di aggiornamento che è necessariamente previsto dal comma 3-ter dell’articolo 14 del Decreto Legge n. 63/2013 ai fini della definizione di quali siano i requisiti di natura tecnica che devono essere soddisfatti per porre in opera gli interventi che possono consentire al contribuente di beneficiare delle detrazioni fiscali per gli interventi finalizzati ad ottenere un miglioramento dell’efficienza energetica delle unità immobiliari, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Detrazioni fiscali: esame schematico della normativa corrente

Vengono inoltre definite le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in sito, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio delle detrazioni fiscali.

Il decreto provvede quindi a disciplinare quelli che sono i requisiti tecnici che gli interventi devono rispettare al fine di godere delle detrazioni fiscali previste per interventi di efficienza energetica sul patrimonio edilizio esistente (cd. Ecobonus), per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, cd. Bonus Facciate (articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e gli interventi del cd. Super Ecobonus del 110% (commi 1 e 2 all’articolo 119 del Decreto – Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Tipologie di interventi idonee alle detrazioni fiscali

Le tipologie di intervento, che possono accedere alle detrazioni fiscali, sono elencate nel dettaglio all’articolo 2 del decreto che ne definisce le caratteristiche degli stessi, e riguardano le seguenti macro aree di interventi:

  1. riqualificazione energetica globale dell’edificio;
  2. isolamento dell’involucro edilizio;
  3. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con: impianti dotati di caldaie a condensazione, impianti dotati di pompe di calore ad alto rendimento anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, impianti dotati di sistemi ibridi, impianti dotati di micro-cogeneratori
  4. sostituzione di scaldacqua tradizionali
  5. installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
  6. installazione di collettori solari;
  7. installazione e messa in opera di dispositivi e sistemi di building automation.

Per ciascuna tipologia di intervento:

  • sono definiti, all’articolo 3 del decreto, i limiti delle detrazioni in termini di spesa ammissibile o di detrazione massima, di aliquota di detrazione, nonché il numero di anni in cui ripartire la detrazione, rinviando alla Tabella 1 dell’allegato B che riporta un quadro completo con le informazioni suddette comprensive del riferimento legislativo per ciascun intervento. Nel rispetto dei limiti di cui all’allegato B, l’ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi che accedono alle detrazioni è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, rispettando i criteri riportati al punto 13 dell’Allegato A. Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (di cui all’articolo 2, comma l, lettera b), punti vi e vii), non sono definiti massimali di costo specifici;
  • sono elencate le voci di spesa (art. 5 del decreto) per le quali spetta la detrazione. In particolare sono ricomprese le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione delle attestazioni e asseverazioni, dell’Attestato di Prestazione Energetica (ove richiesto) nonché quelle per la redazione dell’APE “di progetto” pre e post intervento. I valori massimi dell’importo delle prestazioni professionali devono rispettare i valori di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016;
  • l’articolo 7 disciplina i casi in cui è necessaria la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica (APE) successivamente all’esecuzione degli interventi, redatto ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n 192/05 (o equivalente provvedimento regionale) da tecnici abilitati che possiedano le caratteristiche di indipendenza ed imparzialità fissate dal DPR 75/2013. In particolare specifica che per gli interventi del “Super ecobonus al 110%” è necessario produrre anche gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento redatti in fase di progettazione, da non confondere con l’APE successivo alla esecuzione degli interventi, rimandando all’Allegato A, punto 12, le modalità per la redazione degli attestati per edifici con più unità immobiliari;
  • il decreto stabilisce anche che gli interventi che accedono alle detrazioni debbano essere asseverati da un tecnico abilitato (articolo 8 del decreto), che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti. L’asseverazione comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Gli allegati al decreto per le detrazioni fiscali:

  • ALLEGATO A: definisce i requisiti tecnici, da indicare nell’asseverazione per le diverse tipologie di interventi che accedono alle detrazioni fiscali
  • ALLEGATO B: riporta la tabella di sintesi degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali, specificando il riferimento legislativo, la detrazione massima o l’importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione
  • ALLEGATO C: definisce la scheda dati sulla prestazione energetica relativa agli interventi realizzati sull’immobile, sulla base dei dati estratti dagli APE o AQE, da compilare per via telematica sull’apposito sito ENEA. Tale scheda non si applica agli interventi di sostituzione finestre in singole unità immobiliari, di Ecobonus condomini e di Super ecobonus 110%.
  • ALLEGATO D: definisce la scheda informativa che riporta i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, quelli identificativi e descrittivi dell’immobile oggetto dell’intervento, la tipologie e le caratteristiche tecniche degli interventi realizzati. La scheda va compilata sul sito Enea.
  • ALLEGATO E: definisce i valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni degli interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali e orizzontali e per la sostituzione delle finestre comprensive di infissi
  • ALLEGATO F: Definisce le prestazioni minime che le pompe di calore devono soddisfare per l’accesso alle detrazioni sia nel caso di pompe di calore elettriche che nel caso di pompe di calore alimentate a gas
  • ALLEGATO G: Definisce i requisiti che gli impianti e gli apparecchi a biomassa devono possedere per l’accesso alle detrazioni. In particolare stabilisce che nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, il generatore di calore deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore. In tutti gli altri casi, il generatore di calore a biomassa deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle
  • ALLEGATO H: Definisce le modalità di calcolo delle prestazioni minime riportate nell’allegato A, punto 3, che i collettori solari devono possedere per accedere alle detrazioni fiscali
  • ALLEGATO I: Definisce i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A.

detrazioni fiscali ecobonus

Avvalersi delle detrazioni fiscali: quali sono gli adempimenti?

Gli adempimenti richiesti per avvalersi delle detrazioni fiscali sono riportati nell’articolo 6.

In particolare, per accedere alle detrazioni fiscali, i soggetti che intendono avvalersene devono:

  1. depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente. La suddetta relazione tecnica è comunque obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni del “Super ecobonus al 110%”;
  2. acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti;
  3. acquisire l’attestato di prestazione energetica;
  4. acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
  5. effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale, dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, salvo per l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito;
  6. conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, nei casi previsti, la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va acquisita anche la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori. Va acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici, che può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio;
  7. trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori i dati contenuti nelle schede riportate dagli Allegati C e D, ottenendo ricevuta informatica, esclusivamente attraverso il sito internet reso annualmente disponibile;
  8. trasmettere all’ENEA l’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal decreto e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute, nei casi del Super bonus al 110%, al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento lavori;
  9. conservare ed esibire, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o di ENEA, la documentazione di cui sopra.
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