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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 22 Aggregazioni di imprese – Ambito di applicazione

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1. Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione delle aggregazioni di imprese.

2. Un’aggregazione di imprese può essere effettuata con modalità differenti determinate da motivi legali, fiscali o di altro genere. Essa può comportare l’acquisto da parte di un’impresa dei titoli rappresentativi del patrimonio netto o dell’attivo netto di un’altra impresa. Può essere realizzata tramite l’emissione di azioni o il trasferimento di disponibilità liquide o mezzi equivalenti o di altri beni. L’operazione può avvenire tra gli azionisti delle imprese che si aggregano o tra un’impresa e gli azionisti dell’altra impresa. L’aggregazione di imprese può comportare la costituzione di una nuova impresa che avrà il controllo sulle imprese che partecipano all’aggregazione, il trasferimento dell’attivo netto di una o più delle imprese a un’altra o lo scioglimento di una o più delle imprese che partecipano all’aggregazione. Quando il contenuto dell’operazione è coerente con la definizione di aggregazione di imprese contenuta nel presente Principio, si applicano le disposizioni per la contabilizzazione e l’informativa contenute nel presente Principio indipendentemente dalla specifica modalità con cui si realizza l’aggregazione.

3. Un’aggregazione di imprese può dare luogo ad un legame di partecipazione tra capogruppo e controllata nel quale l’acquirente è la controllante e la società acquisita una controllata dell’acquirente. In tali circostanze, l’acquirente deve applicare il presente Principio nel suo bilancio consolidato. Esso deve includere nel proprio bilancio individuale la sua partecipazione nella società acquisita come una partecipazione in società controllata (vedere IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate).

4. Un’aggregazione di imprese può prevedere l’acquisto dell’attivo netto di un’altra impresa, incluso l’eventuale avviamento, oppure l’acquisto delle azioni da parte di un’altra impresa. Una tale aggregazione di imprese non si traduce in un legame del tipo tra controllante e controllata. In tali circostanze, l’acquirente deve applicare il presente Principio nel proprio bilancio individuale e, di conseguenza, nel bilancio consolidato.

5. Un’aggregazione di imprese può dare origine a una fusione legale. Sebbene la disciplina in tema di fusione differisca da Paese a Paese, in via generale, si realizza una fusione legale tra due società quando alternativamente:

(a) le attività e le passività di una società sono trasferite all’altra e la prima società si estingue; o

(b) le attività e le passività di entrambe le società sono trasferite a una nuova società ed entrambe le società originarie si estinguono. Molte fusioni legali derivano dalla ristrutturazione o dalla riorganizzazione di un gruppo e non sono trattate nel presente Principio perché sono operazioni fra imprese soggette a un controllo comune. Tuttavia, qualsiasi aggregazione di imprese in virtù della quale due società entrano a far parte dello stesso gruppo deve essere trattata come un’acquisizione o come una unione di imprese nel bilancio consolidato secondo quanto previsto dal presente Principio.

6. Il presente Principio non tratta il bilancio individuale della capogruppo, salvo i casi descritti nel paragrafo 4. I bilanci individuali devono essere preparati sulla base di diversi metodi di rilevazione previsti nei diversi Paesi al fine di soddisfare differenti esigenze.

7. Il presente Principio non tratta:

(a) le operazioni che avvengono tra imprese sotto controllo comune; e

(b) le partecipazioni in joint venture (vedere IAS 31, Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture) e i bilanci delle joint venture.

 

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