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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 22 Aggregazioni di imprese – Acquisizioni – Ripartizione del costo di acquisizione

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Trattamento contabile di riferimento

32. I valori delle attività e delle passività identificabili rilevati secondo quanto previsto dal paragrafo 26 devono essere determinati sulla base del valore complessivo:

(a) del fair value (valore equo), alla data della compravendita, delle attività e delle passività identificabili acquisite, in misura proporzionale alla partecipazione dell’acquirente ottenuta dalla compravendita;e

(b) della parte proporzionale di pertinenza di terzi dei valori iscritti precedentemente all’acquisizione delle attività e passività identificabili della controllata. L’eventuale avviamento, positivo o negativo, deve essere contabilizzato secondo quanto previsto dal presente Principio.

33. Il costo di un’acquisizione deve essere attribuito alle attività e alle passività identificabili rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 26 con riferimento ai loro fair value (valore equo) alla data della compravendita. Tuttavia, il costo dell’acquisizione riguarda solo la quota parte delle attività e delle passività identificabili acquisita dall’acquirente. Di conseguenza, quando un acquirente non acquista la totalità delle azioni dell’altra impresa, la quota di pertinenza di terzi risultante deve essere riportata a un valore proporzionale alla quota di pertinenza di terzi da essi detenuta sulla base dei valori iscritti precedentemente all’acquisizione per le attività nette identificabili della controllata. Ciò perché la quota proporzionale di pertinenza di terzi non è stata oggetto dell’operazione di compravendita.

 

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