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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 22 Aggregazioni di imprese – Acquisizioni

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Determinazione dei fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili acquisite

39. Le indicazioni generali per determinare i fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili acquisite sono le seguenti:

(a) i titoli negoziabili devono essere valutati ai loro valori di mercato correnti;

(b) i titoli non negoziabili devono essere valutati a valori stimati che prendano in considerazione indici quali il rapporto prezzo utile, i dividendi attesi e i tassi di crescita attesi di titoli comparabili di imprese con caratteristiche analoghe;

(c) i crediti devono essere valutati ai valori attuali degli ammontari da riscuotere, calcolati a un tasso di interesse corrente appropriato, dedotti gli eventuali accantonamenti per perdite su crediti e costi di incasso. Tuttavia, l’attualizzazione non è richiesta per i crediti a breve termine quando la differenza tra il valore nominale del credito e il suo valore attuale non è rilevante;

(d) rimanenze:

(i) i prodotti finiti e le merci devono essere valutati ai prezzi di vendita al netto dell’importo complessivo di costi di vendita e un margine ragionevole attribuibile allo sforzo di vendita dell’acquirente basato sul margine per prodotti finiti e merci simili;
(ii) i prodotti in corso di lavorazione devono essere valutati al prezzo di vendita dei prodotti finiti al netto dell’importo complessivo di costi di completamento, costi di vendita e un margine ragionevole riferibile al completamento e alla vendita, basata sul profitto di prodotti finiti analoghi;
(iii) le materie prime devono essere valutate al costo corrente di sostituzione;

(e) i terreni e i fabbricati devono essere valutati al loro valore di mercato;

(f) gli impianti e i macchinari devono essere valutati al loro valore di mercato, normalmente determinato sulla base di una perizia.  Quando il valore di mercato non è disponibile a causa della natura specialistica degli impianti e dei macchinari, o perché i beni sono raramente oggetto di vendita, eccetto quando sono parte di un’azienda in esercizio, essi devono essere valutati al loro costo di sostituzione ammortizzato;

(g) attività immateriali, così come definite dallo IAS 38, Attività immateriali, devono essere valutate al fair value (valore equo) determinato:

(i) con riferimento a un mercato attivo come definito nello IAS 38; e
(ii) se non esiste alcun mercato attivo, in base a un criterio in grado di rappresentare l’importo che l’impresa avrebbe pagato per l’attività in un’operazione tra controparti indipendenti, consapevoli e interessate, facendo riferimento alle migliori informazioni a disposizione (vedere IAS 38 per ulteriori indicazioni sulla determinazione del fair value (valore equo) di una attività immateriale acquisita attraverso aggregazione di imprese);

(h) i beni relativi a benefici per i dipendenti o gli impegni assunti per piani a benefici definiti devono essere valutati al valore attuale degli impegni assunti dedotto il fair value (valore equo) di eventuali attività del piano. Tuttavia, può essere rilevata un’attività solamente nella misura in cui è probabile che essa sarà disponibile per l’impresa sotto forma di restituzioni da parte del piano o di una riduzione di contributi futuri;

(i) le attività e le passività fiscali devono essere valutate per l’ammontare del beneficio fiscale che deriva dalle perdite fiscali o dalle imposte dovute per l’utile o la perdita, determinate nella  prospettiva del soggetto o del gruppo risultante dall’acquisizione. L’attività o la passività fiscale deve essere determinata dopo aver accantonato l’effetto fiscale connesso alla rideterminazione del valore delle attività e delle passività identificabili ai loro valori correnti e non può essere scontata. Le attività fiscali comprendono qualsiasi attività fiscale differita dell’acquirente che non sia stata rilevata prima dell’aggregazione ma che, come conseguenza dell’aggregazione, soddisfi ora i requisiti di rilevazione dello IAS 12, Imposte sul reddito;

(j) i debiti e gli effetti a breve, i debiti a lungo termine, le altre passività, gli accantonamenti e le altre indennità pagabili devono essere valutati ai valori attuali degli ammontari che devono essere corrisposti per estinguere la passività relativa sulla base di tassi di interesse correnti appropriati. Non è richiesta l’attualizzazione, tuttavia, per passività a breve termine quando la differenza tra il valore nominale della passività e il valore attuale non è rilevante;

(k) i contratti onerosi e le altre passività identificabili dell’acquisita devono essere valutati ai valori attuali degli ammontari che devono essere pagati per estinguere l’impegno assunto a tassi di interesse correnti appropriati;

(l) accantonamenti per la cessazione o per la riduzione delle attività dell’acquisita che sono rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 31, per un ammontare determinato in base allo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali. Alcune delle indicazioni precedenti presuppongono che i fair value (valore equo) siano determinati sulla base di un’attualizzazione. Quando le indicazioni fornite non fanno espresso riferimento all’uso dell’attualizzazione, essa può essere utilizzata o meno per determinare i fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili.

40. Se il fair value (valore equo) di un’attività immateriale non può essere determinato facendo riferimento a un mercato attivo (come definito nello IAS 38, Attività immateriali), l’importo rilevato per quella specifica attività alla data dell’acquisizione deve essere limitato a un importo che non crea o incrementa l’avviamento negativo che origina dall’acquisizione (vedere paragrafo 59).

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