NULL
Principi Contabili
Scritto da:
1 Gennaio 1970

IAS 22 Aggregazioni di imprese – Unioni di imprese

Scarica il pdf

Contabilizzazione delle unioni di imprese

77. Una unione di imprese deve essere contabilizzata utilizzando il metodo dell’aggregazione dei valori contabili (pooling of interests) esposto nei paragrafi 78, 79 e 82.

78. Nell’applicare il metodo dell’aggregazione dei valori contabili le voci del bilancio delle imprese partecipanti all’aggregazione, per l’esercizio nel quale è avvenuta l’aggregazione e per gli eventuali esercizi comparativi presentati, devono essere incluse nel bilancio delle imprese risultanti dall’aggregazione come se questa fosse avvenuta all’inizio del primo esercizio presentato. Il bilancio di un’impresa non può includere una unione di imprese della quale l’impresa è parte se la data della unione è successiva alla data del più recente stato patrimoniale incluso nel bilancio.

79. L’eventuale differenza tra l’ammontare del capitale emesso sommato all’eventuale ulteriore corrispettivo sotto forma di disponibilità liquide o di altre attività e il valore contabilizzato per il capitale acquisito deve essere imputata a patrimonio netto.

80. L’elemento essenziale di una unione di imprese si individua nell’assenza di un’acquisizione e nella continuazione nella condivisione dei rischi e dei benefici che esistevano precedentemente all’aggregazione. Secondo il metodo dell’aggregazione dei valori tale fattispecie è rilevata contabilizzando le imprese aggregate come se le distinte attività continuassero come in precedenza, benché esse ora siano possedute e condotte in comune. Di conseguenza, devono essere apportate solo variazioni minime nell’aggregare i singoli bilanci.

81. Dal momento in cui un’unione di imprese si concretizza in un unico soggetto risultante dall’aggregazione, esso deve utilizzare un unico insieme di principi contabili. Perciò, il soggetto risultante dall’aggregazione deve rilevare le attività, le passività e il patrimonio netto delle imprese che partecipano all’aggregazione ai loro valori contabili esistenti rettificati solo a seguito dell’uniformazione dei principi contabili delle imprese partecipanti all’aggregazione e applicando quei principi a tutti gli esercizi presentati. Non si ha rilevazione di nessun nuovo avviamento positivo o negativo. Analogamente, nella redazione del bilancio del soggetto risultante dall’aggregazione devono essere eliminati gli effetti di tutte le operazioni tra le imprese partecipanti all’aggregazione, intervenute sia precedentemente sia successivamente all’aggregazione.

82. I costi sostenuti in relazione all’unione di imprese devono essere rilevati come costi nell’esercizio nel quale essi sono stati sostenuti.

83. I costi sostenuti in relazione all’unione di imprese comprendono le imposte di registro, i costi per fornire informazioni agli azionisti, i compensi per intermediazioni e consulenze e gli stipendi e gli altri costi relativi a prestazioni di dipendenti sostenuti nella realizzazione dell’aggregazione. Essi devono comprendere anche eventuali costi o perdite sostenuti al fine dìintegrare le gestioni delle attività precedentemente distinte.

Articoli correlati
26 Aprile 2024
Equo compenso

Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla...

26 Aprile 2024
Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la riforma Irpef 2024

In data 6 febbraio 2024, l'Amministrazione espone le nuove disposizioni valide per il...

26 Aprile 2024
Contributi previdenziali complementari, il calcolo per l’ulteriore sgravio fiscale

L'attuazione della normativa presuppone che il lavoratore al suo primo impiego risieda...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto