Rettifiche al corrispettivo di acquisto subordinate a eventi successivi
65. Quando il contratto d’acquisizione prevede rettifiche al corrispettivo di acquisto subordinate a uno o più eventi successivi e se le rettifiche sono probabili e il loro ammontare può essere valutato attendibilmente, esse devono essere incluse nel costo dell’acquisizione con riferimento alla data dell’acquisizione.
66. I contratti d’acquisizione possono prevedere rettifiche al corrispettivo di acquisto alla luce di uno o più eventi successivi. Le rettifiche possono essere riferite al mantenimento o al raggiungimento di un livello determinato di redditività negli esercizi futuri o al mantenimento del prezzo di mercato dei titoli emessi come parte del corrispettivo di acquisto.
67. Al momento della contabilizzazione iniziale di un’acquisizione è, di solito, possibile stimare l’ammontare delle eventuali rettifiche al corrispettivo di acquisto, anche se esistono alcune incertezze, senza compromettere l’attendibilità dell’informazione. Se gli eventi successivi non si verificano, o se la stima deve essere rivista, il costo dell’acquisizione è rettificato con un conseguente effetto sull’avviamento positivo o negativo, a seconda del caso.