La manovra finanziaria per il 2021, approvata dal Senato il 30 dicembre scorso, dopo che il Governo aveva posto la questione di fiducia, ha prorogato di un altro anno il cosiddetto “bonus mobili”.
Il bonus mobili è stato istituito dall’articolo 16, comma 2 del Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013 (“Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”), convertito con modificazioni, dalla Legge n. 90/2013.
Nel corso del tempo il provvedimento in parola ha subito diverse modifiche, soprattutto per quanto riguarda i termini temporali entro i quali dovevano essere effettuate le spese al fine di poter accedere al regime agevolativo.
Con il presente intervento si provvede ad illustrare come sia cambiato il testo della disposizione in virtù della modifica contemplata dal comma 58 del ddl n. 2054 contenente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, approvato, come poco più sopra accennato, in via definitiva dal Senato il 30 dicembre 2020.
I dettagli nella legge di bilancio per il bonus mobili
“Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020, è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed é calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell’anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nell’anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.”
Bonus mobili: quale era la situazione originale
Il bonus mobili ed elettrodomestici è presente nel nostro ordinamento già da qualche anno ed è stato da ultimo prorogato per effetto della Legge di stabilità 2020 (Legge n. 160/2019). Secondo quanto era in origine previsto dall’articolo 16, comma 2 del Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013 (“Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”) e successive modificazioni, è possibile usufruire di una detrazione ai fini dell’IRPEF di entità pari al 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (con l’entrata in vigore della Legge di bilancio 2021 tale limite è stato elevato a 16.000 euro).
Come usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici?
Per usufruire dell’agevolazione del bonus mobili ed elettrodomestici è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 – pdf
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro (con l’entrata in vigore della Legge di bilancio 2021 tale limite è stato elevato a 16.000 euro) va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
Beni agevolabili e non del bonus mobili ed elettrodomestici
La detrazione del 50% del bonus mobili ed elettrodomestici spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 contestualmente alla ristrutturazione di immobili per l’acquisto di:
- mobili nuovi
- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A o superiore per i forni e lavasciuga), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica.
L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano, per esempio, fra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).
La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare. L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.
Quali sono gli adempimenti richiesti per il bonus mobili?
Per avere accesso alla detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o di credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia. La detrazione in parola è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.
I documenti da conservare per la detrazione fiscale
Per poter usufruire di queste detrazioni fiscali occorre conservare i seguenti documenti:
- l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.
Rispettando tutte queste prescrizioni, la detrazione del bonus mobili 2021 può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero.
Al fine di poter beneficiare nel cosiddetto “bonus mobili” è comunque necessario avere avviato un intervento di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia o restauro conservativo di una unità immobiliare ad utilizzo residenziale.
La data di inizio dei lavori deve sempre precedere l’acquisto degli arredi per cui si vuole fruire dell’agevolazione fiscale.
Cosa viene previsto dal nuovo “bonus mobili” per l’esercizio 2021
Dalla norma approvata in sede di Legge di bilancio 2021 emerge che coloro che hanno titolo a beneficiare della detrazione nota come “bonus mobili” sono quei contribuenti i quali, a partire dal 2020, eseguono (o hanno eseguito) opere di recupero del patrimonio edilizio. Tale agevolazione, come più sopra ampiamente illustrato, consiste in una detrazione del 50% delle spese sostenute e debitamente documentate, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo e su un importo massimo che nel 2021 sale da 10.000 a 16.000 euro.
Bonus mobili: quando spetta al contribuente
L’acquisto dei predetti beni non è però sufficiente per poter ottenere il bonus mobili, in quanto, come accennato, a tal fine è necessario anche che il beneficiario abbia contestualmente eseguito degli interventi edilizi. In
particolare, per ottenere la detrazione è necessario che venga eseguito uno dei seguenti interventi edilizi:
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia sul singolo appartamento,
- restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione o di cooperative edilizie che vendono o assegnano l’immobile entro 18 mesi dalla fine dei lavori,
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, quando è stato dichiarato lo stato di emergenza,
- manutenzione (ordinaria o straordinaria), restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
Bonus mobili: esempi di interventi edilizi
Tra gli interventi e i lavori che conferiscono il diritto al bonus si ritiene opportuno segnalare, ad esempio, la costruzione di scale interne, il rifacimento di rampe e scale, l’installazione di scale di sicurezza e ascensori, la sostituzione di tramezzi purché la tipologia dell’unità immobiliare non venga alterata, la realizzazione di cancellate, muri di cinta o recinzioni, la sostituzione di infissi esterni cambiando il tipo di infissi e la realizzazione di servizi igienici: tutti questi lavori rientrano nella categoria della manutenzione straordinaria.
Per quel che riguarda la ristrutturazione edilizia vera e propria, invece, permettono di usufruire della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici l’apertura di nuove finestre o porte, la modifica della facciata, la trasformazione del balcone in veranda, la trasformazione della soffitta in mansarda, la realizzazione di un balcone o di una mansarda e la costruzione di servizi igienici che presupponga un ampliamento dei volumi e delle superfici esistenti.
Infine, per ciò che concerne il risanamento conservativo e il restauro, garantiscono l’accesso al bonus il ripristino dell’aspetto storico e architettonico di un edificio e l’adeguamento delle altezze dei solai, purché non vengano modificate le volumetrie esistenti. Tutte queste indicazioni sono riprese dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico edilizia).
Bonus mobili ed elettrodomestici in condominio
Le stesse agevolazioni si possono ricevere in caso di ristrutturazione della seconda casa e nel caso in cui l’intervento riguardi le parti comuni dell’immobile costituito in condominio, come per esempio un lavatoio, l’appartamento del portiere, la guardiola, e così via, la detrazione può essere richiesta dai condomini, ciascuno in funzione della propria quota millesimale, unicamente per i beni comprati e usati per arredare tali parti. Non è prevista l’assegnazione del bonus, d’altra parte, per l’acquisto di beni che i condomini scelgono per l’arredamento del proprio immobile.
In quale misura è possibile operare la detrazione del bonus mobili
Come accennato sin dall’inizio di questo intervento, il bonus mobili ed elettrodomestici determina una detrazione ai fini IRPEF a favore del contribuente che è pari al 50% delle spese che sono state sostenute. Essa, tuttavia, va calcolata su un importo massimo di 10mila euro (con l’entrata in vigore della Legge di bilancio 2021 tale limite è stato elevato a 16.000 euro) e, quindi, non opera sulla parte spesa in eccedenza.
Tuttavia, per gli acquisti effettuati nel 2020 e relativi a lavori realizzati o iniziati nel 2019, l’importo massimo va calcolato al netto delle spese sostenute nel 2019 per le quali si è usufruito del bonus.
Inoltre, il limite di 10mila euro concerne la singola unità immobiliare: ciò vuol dire che se un contribuente effettua diversi lavori di ristrutturazione su unità immobiliari differenti ha la possibilità di ottenere la detrazione più volte.
Come ottenere il bonus mobili ed elettrodomestici
Per ottenere il bonus mobili ed elettrodomestici è necessario che il contribuente provveda ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi le spese che sono state sostenute. A tale ultimo proposito, va chiarito che non è necessario che le spese per l’arredo dell’immobile vengano sostenute dopo le spese di ristrutturazione: quello che conta è essere in grado di dimostrare la data di avvio dei lavori, che – come detto – deve precedere quella di acquisto dei beni.
Per tale dimostrazione si può fare riferimento alla comunicazione preventiva fornita all’Asl, nel caso in cui essa venga rilasciata perché obbligatoria, o a una eventuale abilitazione amministrativa.
Se, invece, sono stati attuati degli interventi per i quali non viene richiesto dalla normativa vigente alcun titolo abilitativo o alcuna comunicazione (trattandosi di interventi classificabili nella cosiddetta “edilizia libera”), è sufficiente la redazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
I pagamenti per ottenere il bonus mobili ed elettrodomestici
Affinché la detrazione possa essere concessa occorre che i pagamenti che sono stati eseguiti siano tracciabili, e quindi siano eseguiti con carta di debito, con carta di credito o con bonifico bancario, tenendo conto che, se si usa una carta, la data di pagamento considerata non è quella dell’addebito sul conto ma quella in cui la carta è stata usata. Non sono permessi altri mezzi di pagamento.