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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 22 Aggregazioni di imprese – Acquisizioni – Avviamento derivante da acquisizioni

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Rilevazione e valutazione

41. L’eventuale eccedenza del costo dell’acquisizione rispetto alla quota di partecipazione dell’acquirente nei fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili acquisite alla data dell’operazione di compravendita deve essere esposta come avviamento e rilevata come attività.

42. L’avviamento derivante dall’acquisizione rappresenta un pagamento fatto dall’acquirente in previsione di futuri benefici economici. I futuri benefici economici possono risultare dalla sinergia tra i beni identificabili acquisiti o da beni che, individualmente, non hanno i requisiti per essere rilevati nel bilancio ma per i quali l’acquirente è disposto a corrispondere un prezzo nell’acquisizione.

43. L’avviamento deve essere iscritto al costo al netto di qualsiasi fondo ammortamento e perdita durevole di valore accumulata.

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