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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 22 Aggregazioni di imprese – Acquisizioni – Avviamento derivante da acquisizioni

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Ammortamento

44. L’avviamento deve essere ammortizzato sistematicamente nell’arco della sua vita utile. Il periodo di ammortamento deve riflettere la migliore stima del periodo nel corso del quale si prevede che l’impresa percepirà benefici economici futuri. Vi è una presunzione relativa che la vita utile dell’avviamento non superi i venti anni dalla sua iniziale rilevazione.

45. Il metodo d’ammortamento utilizzato deve riflettere il modo in cui si prevede che i benefici economici futuri derivanti dall’avviamento si esauriranno. Deve essere adottato il metodo a quote costanti sempre che non si dimostri che, nel caso di specie, un altro metodo sia più appropriato.

46. La quota di ammortamento di ciascun esercizio deve essere rilevata come un costo.

47. Con il passare del tempo, l’avviamento diminuisce, in conseguenza del fatto che il suo potenziale utilizzo sta diminuendo. In alcuni casi può apparire che il valore dell’avviamento non diminuisca nel tempo. Ciò perché la capacità di produrre benefici economici acquisita inizialmente è progressivamente sostituita dalla capacità di produrre benefici economici risultante da successivi accrescimenti dell’avviamento. In altre parole, l’avviamento acquisito viene progressivamente sostituito dall’avviamento generato internamente. Lo IAS 38, Attività immateriali, vieta l’iscrizione dell’avviamento generato internamente. Perciò è corretto che l’avviamento sia ammortizzato sistematicamente sulla base della migliore stima della sua vita utile.

48. È necessario tenere in considerazione molti fattori nella stima della vita utile dell’avviamento tra cui:

(a) la natura e la prevedibile vita economica dell’attività acquisita;

(b) la stabilità e la prevedibile vita economica del settore cui l’avviamento
fa riferimento;

(c) le informazioni pubbliche sulle caratteristiche dell’avviamento in settori o imprese simili e i cicli di vita caratteristici di attività simili;

(d) gli effetti dell’obsolescenza del prodotto, delle variazioni nella domanda e di altri fattori economici sull’attività acquisita;

(e) le aspettative sulla permanenza in servizio di dipendenti o di gruppi di dipendenti fondamentali e se l’attività acquisita possa essere efficientemente gestita da un altro gruppo dirigente;

(f) il livello delle spese di manutenzione o il livello di fondi necessari per ottenere benefici economici futuri attesi dall’attività acquisita e la capacità e l’intenzione della società di raggiungere tale livello;

(g) le strategie previste da parte dei concorrenti, attuali o potenziali; e

(h) il periodo in cui viene esercitato controllo sull’attività acquisita e le clausole legali o contrattuali che influenzano la durata della vita utile dell’attività.

49. Poiché l’avviamento rappresenta, tra le altre cose, i benefici economici derivanti da sinergie o da beni che non possono essere rilevati distintamente, è difficile stimare la sua vita utile. Le stime della sua vita utile divengono meno attendibili con il prolungarsi della stessa. La presunzione del presente Principio è che l’avviamento non ha, di norma, una vita utile superiore ai venti anni dalla data della sua iniziale rilevazione.

50. In rare circostanze, vi può essere una convincente indicazione che la vita utile dell’avviamento sarà uno specifico periodo superiore ai venti anni. Sebbene sia difficile trovare esempi, ciò si può verificare quando l’avviamento sia così chiaramente collegato a un’attività identificabile o a un gruppo di attività identificabili che si può ragionevolmente ritenere che l’acquirente fruirà di benefici lungo il corso della vita utile dell’attività o del gruppo delle attività identificabili. In queste circostanze, la presunzione che la vita utile dell’avviamento non supererà i venti anni è superata e l’impresa:

(a) ammortizzerà l’avviamento lungo il corso della migliore stima della vita utile;

(b) stimerà il valore recuperabile dell’avviamento almeno una volta l’anno al fine di identificare eventuali perdite durevoli di valore (vedere paragrafo 56); e

(c) indicherà le ragioni per cui la presunzione è superata e i fattori (o fattore) che hanno svolto un importante ruolo nel determinare la vita utile dell’avviamento (vedere paragrafo 88 (b)).

51. La vita utile dell’avviamento è sempre limitata nel tempo. L’incertezza connessa alla stima della vita utile dell’avviamento giustifica l’utilizzo di criteri prudenziali, ma non giustifica una stima della vita utile che risulti irrealisticamente corta.

52. Raramente, se non mai, vi sarà una convincente indicazione che giustifichi un metodo di ammortamento diverso da quello a quote costanti, specialmente qualora il metodo alternativo determini la creazione di un fondo ammortamento inferiore a quello derivante dall’ammortamento a quote costanti. Il metodo di ammortamento deve essere applicato costantemente da esercizio a esercizio a meno che vi sia un cambiamento nella manifestazione prevista dei benefici economici derivanti dall’avviamento.

53. Al momento della contabilizzazione di un’acquisizione, è possibile che, a causa di alcune situazioni, l’avviamento derivante dall’acquisizione non rifletta i benefici economici futuri che ci si attende affluiscano all’acquirente. Per esempio, questo potrebbe avvenire quando, dal momento della negoziazione del corrispettivo d’acquisto, si fosse verificata una diminuzione nei flussi finanziari attesi dalle attività nette identificabili acquisite. In tale situazione, l’impresa verifica se l’avviamento ha subito una riduzione durevole di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, e contabilizza in relazione a ciò l’eventuale perdita durevole di valore verificatasi.

54. Il periodo d’ammortamento e il metodo d’ammortamento devono essere rivisti almeno alla fine di ogni esercizio. Se la vita utile attesa dell’avviamento risulta significativamente diversa dalle stime effettuate in precedenza, il periodo d’ammortamento deve essere conseguentemente corretto. Se vi è stato un significativo cambiamento nella manifestazione attesa dei benefici economici derivanti dall’avviamento, il metodo deve essere cambiato al fine di riflettere il cambiamento. Tali cambiamenti devono essere contabilizzati come cambiamenti di stime contabili così come previsto dallo IAS 8, Utile (Perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, attraverso la rettifica delle quote d’ammortamento dell’esercizio corrente e di quelli futuri.

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