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Novità Iva
27 Maggio 2016

Reverse charge per console da gioco, tablet e laptop: i primi chiarimenti

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 21 del 25 maggio 2016, ha fornito i primi chiarimenti riguardo alla nuova disciplina in materia di applicazione del meccanismo del reverse charge ad alcune specifiche tipologie di operazioni.

Il primo paragrafo della Circolare è dedicato all’ambito oggettivo di applicazione delle nuove regole. Per effetto delle recenti modifiche normative, il meccanismo del reverse charge è ora applicabile, oltre che alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori ed unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali, anche alle cessioni rilevanti in Italia di console da gioco, tablet PC e laptop.

Nel secondo paragrafo della Circolare sono trattate, invece, le questioni relative all’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina. In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il meccanismo del reverse charge (o dell’inversione contabile) determina il versamento dell’Iva da parte del destinatario della cessione in luogo del cedente. 

Il cessionario deve versare l’imposta anche se non stabilito in Italia. A tal fine, in assenza di una stabile organizzazione nel territorio italiano, il soggetto passivo dovrà identificarsi in Italia ai fini Iva.

Il meccanismo in questione prevede che:

  • il cedente emette fattura senza addebito dell’Iva, indicando la norma in virtù della quale è applicato il meccanismo dell’inversione contabile (articolo 17, comma sesto, lettera c, del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • il cessionario integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota dell’Iva e dell’Iva medesima ed annota tale fattura nel registro delle fatture emesse o nel registro dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento della fattura o anche successivamente, purché entro quindici giorni dal ricevimento;
  • la fattura è annotata dal cessionario anche nel registro degli acquisti.

L’obbligo di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile riguarda soltanto la fase distributiva che precede quella della vendita al dettaglio.

Per le ipotesi di cessioni assoggettate al reverse charge in virtù delle nuove regole, l’applicazione di tali regole avviene a partire dal 2 maggio 2016. La misura è comunque temporanea e riguarda le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non verranno applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse prima dell’emanazione della Circolare del 25 maggio 2016.

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