I rimborsi riconosciuti dal datore di lavoro per le spese sostenute dai dipendenti per la permanenza dei genitori in una Rsa non concorrono alla formazione del reddito imponibile, anche quando il genitore non convive con il lavoratore. A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 163/2026, che analizza gli effetti delle recenti modifiche alla disciplina dei familiari prevista dall’articolo 12 del Tuir.
La novità assume particolare rilevanza per i piani di welfare aziendale, perché consente di mantenere il regime di favore anche quando le spese di assistenza riguardano un genitore stabilmente ospitato presso una residenza sanitaria assistenziale (Rsa) e quindi non convivente con il dipendente.
Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 148/2026, il cosiddetto decreto correttivo “Omnibus”, trovano applicazione già a partire dal periodo d’imposta 2025.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle entrate
La questione sottoposta all’Amministrazione finanziaria riguarda un lavoratore dipendente che intende usufruire del proprio piano di welfare aziendale per ottenere il rimborso delle spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l’assistenza della madre presso una Rsa.
Il dubbio nasce dal fatto che la madre, essendo stabilmente ospitata nella struttura sanitaria, non risulta convivente con il figlio.
Il contribuente ha quindi chiesto se il rimborso delle spese sostenute per la madre non convivente potesse beneficiare della non imponibilità prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del Tuir e, soprattutto, quale fosse la corretta decorrenza delle modifiche apportate alla disciplina dei familiari.
Welfare aziendale: la regola generale
Per comprendere la soluzione dell’Agenzia è necessario partire dal principio generale previsto dall’articolo 51, comma 1, del Tuir.
La norma stabilisce che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro. Si tratta del cosiddetto principio di onnicomprensività, in base al quale rientrano normalmente nella formazione del reddito imponibile non soltanto le somme corrisposte in denaro, ma anche i beni, i servizi e le prestazioni messi a disposizione dal datore di lavoro.
Il Tuir prevede tuttavia diverse eccezioni al principio generale, individuando alcune prestazioni che, a determinate condizioni, non concorrono alla formazione del reddito del dipendente.
Tra queste rientrano alcune forme di welfare aziendale destinate all’assistenza dei familiari anziani o non autosufficienti.

Le spese Rsa escluse dal reddito imponibile
In particolare, l’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del Tuir prevede la non imponibilità delle somme e delle prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione di servizi di assistenza destinati ai familiari anziani o non autosufficienti indicati dall’articolo 12 del Tuir.
Di conseguenza, quando il piano di welfare aziendale prevede il rimborso delle spese per l’assistenza di un familiare rientrante nella disposizione, il relativo importo non viene assoggettato a Irpef in capo al lavoratore.
Il punto centrale del chiarimento riguarda proprio il significato del riferimento ai familiari contenuto nell’articolo 12 del Tuir e, in particolare, la necessità o meno della convivenza.
Cosa cambia per i familiari non conviventi
La disciplina dei familiari era stata modificata dal Dlgs n. 192/2025, con decorrenza dal 20 dicembre 2025. La nuova formulazione aveva introdotto, per alcune categorie di familiari, condizioni legate alla convivenza o alla percezione di assegni alimentari.
Questa impostazione aveva però generato alcune criticità, soprattutto con riferimento ai piani di welfare relativi al 2025.
L’applicazione retroattiva del requisito della convivenza avrebbe potuto infatti compromettere, a posteriori, la possibilità per i lavoratori di beneficiare di prestazioni di welfare già riconosciute o programmate in favore di familiari non conviventi.
Per superare queste difficoltà è intervenuto il Dlgs n. 148/2026, che ha modificato nuovamente il comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir.
Il decreto Omnibus ripristina la disciplina precedente
Il decreto correttivo “Omnibus” ha sostanzialmente ripristinato le condizioni precedentemente applicabili.
La distinzione fondamentale riguarda il modo in cui la disposizione fiscale richiama i familiari.
Quando una norma si limita a fare riferimento ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, senza richiedere anche che siano fiscalmente a carico, il requisito della convivenza non deve essere necessariamente applicato agli altri soggetti indicati dall’articolo 433 del Codice civile.
Diversamente, quando la norma richiama espressamente anche le condizioni necessarie per essere considerati familiari fiscalmente a carico, diventano rilevanti gli specifici requisiti reddituali e le ulteriori condizioni previste dalla disciplina.
Questa distinzione è particolarmente importante per il welfare aziendale.
Le modifiche valgono già per il 2025
Uno degli aspetti più significativi del chiarimento riguarda la decorrenza temporale.
L’articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 148/2026 stabilisce infatti che le modifiche al comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir si applicano già a partire dal periodo d’imposta 2025.
In questo modo viene salvaguardata la possibilità di usufruire delle agevolazioni per quei familiari che avrebbero potuto beneficiarne sulla base della disciplina vigente al 31 dicembre 2024.
La scelta legislativa consente quindi di evitare che le modifiche introdotte successivamente producano effetti penalizzanti sui piani di welfare già riferiti al 2025.
La conclusione dell’Agenzia delle entrate
Alla luce della normativa modificata, l’Agenzia delle entrate ha stabilito che il rimborso delle spese sostenute per la permanenza della madre non convivente presso una Rsa non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Il motivo è che l’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del Tuir richiama i familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12, senza stabilire che debbano necessariamente essere fiscalmente a carico del lavoratore.
Pertanto, il fatto che la madre sia non convivente con il dipendente non impedisce l’applicazione del regime fiscale agevolato.
Cosa significa per aziende e lavoratori
Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate rappresenta un elemento importante per la gestione dei piani di welfare aziendale.
In presenza dei requisiti previsti dalla normativa, le aziende possono riconoscere o rimborsare le spese relative all’assistenza di genitori anziani o non autosufficienti ospitati in Rsa, senza che il relativo beneficio concorra alla formazione del reddito imponibile del lavoratore.
Per il dipendente questo significa poter usufruire del welfare aziendale per sostenere una parte dei costi di assistenza familiare senza subire l’applicazione dell’Irpef sul rimborso, anche nel caso in cui il genitore non risieda presso la stessa abitazione.
È comunque necessario che il beneficio sia riconosciuto nell’ambito delle modalità previste dalla disciplina sul welfare aziendale e che le spese siano adeguatamente documentate.
In sintesi
La risposta n. 163/2026 dell’Agenzia delle entrate conferma un’interpretazione favorevole per i lavoratori che utilizzano il welfare aziendale per sostenere le spese di assistenza dei genitori.
I punti principali sono:
- i rimborsi per le spese Rsa possono essere non imponibili ai fini Irpef;
- il beneficio può riguardare anche genitori non conviventi con il lavoratore;
- l’agevolazione deriva dall’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del Tuir;
- non è necessario che il genitore sia fiscalmente a carico quando la norma richiama genericamente i familiari dell’articolo 12;
- le modifiche al comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir introdotte dal Dlgs n. 148/2026 si applicano a partire dal periodo d’imposta 2025;
- la nuova disciplina evita che il requisito della convivenza possa compromettere retroattivamente i benefici dei piani di welfare relativi al 2025.
Il chiarimento amplia quindi concretamente la platea dei familiari per i quali può essere utilizzato il welfare aziendale con vantaggi fiscali, offrendo maggiore continuità ai lavoratori che devono sostenere costi per l’assistenza di genitori anziani o non autosufficienti.