La parte di pensione di sicurezza sociale tedesca che risulta esente in Germania sulla base della certificazione rilasciata dall’autorità fiscale competente non deve essere assoggettata a Irpef neppure in Italia. Il principio deriva dalle disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania e dai successivi chiarimenti forniti dalle autorità fiscali dei due Paesi.
La conferma arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 164 del 24 agosto 2026, relativa al caso di un cittadino italiano residente in Italia che percepisce una pensione maturata grazie ai contributi obbligatori versati durante un precedente periodo di lavoro in Germania.
Il punto centrale è quindi chiaro: in Italia viene tassata esclusivamente la quota della pensione che risulterebbe imponibile secondo la normativa fiscale tedesca, mentre la parte certificata come esente in Germania rimane fuori dalla base imponibile italiana.
Pensione tedesca e residenza fiscale in Italia: il caso esaminato
La questione sottoposta all’Agenzia delle Entrate riguarda un contribuente italiano che oggi risiede fiscalmente in Italia, ma che in passato ha vissuto e lavorato in Germania.
Durante il periodo di attività lavorativa tedesca, il contribuente ha versato i contributi previdenziali obbligatori e, successivamente, ha iniziato a percepire una pensione di sicurezza sociale erogata dall’ente previdenziale tedesco.
L’ufficio fiscale tedesco competente ha rilasciato una specifica certificazione nella quale viene indicata la quota della pensione non imponibile in Germania.
Il contribuente ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate se, nella dichiarazione dei redditi italiana, fosse corretto indicare soltanto la parte della pensione considerata imponibile secondo la legislazione tedesca, lasciando esclusa la quota certificata come esente.
La risposta dell’Amministrazione finanziaria è stata positiva.
In Italia non si tassa automaticamente l’intera pensione tedesca
In linea generale, il Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) stabilisce che le persone fiscalmente residenti in Italia sono soggette a imposizione sul complesso dei redditi prodotti, sia in Italia sia all’estero.
Le pensioni rientrano, in linea generale, tra i redditi che possono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef.
Quando però il reddito presenta elementi di collegamento con un altro Stato, occorre verificare anche l’eventuale presenza di una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni.
È proprio questo il passaggio determinante nel caso della pensione tedesca.

La Convenzione Italia-Germania prevale sulla normativa interna
L’Agenzia delle Entrate ricorda che, nei rapporti fiscali internazionali, le disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni devono essere considerate prioritariamente rispetto alle norme interne quando disciplinano in modo specifico la fattispecie.
Per le pensioni di sicurezza sociale corrisposte a un cittadino italiano residente in Italia, la Convenzione Italia-Germania prevede il principio della tassazione nello Stato di residenza, quindi in Italia.
Tuttavia, per le persone che in precedenza erano fiscalmente residenti in Germania, il paragrafo 14, lettera e), del Protocollo alla Convenzione introduce una regola particolarmente importante: l’imposta italiana può essere applicata soltanto sull’importo che sarebbe imponibile secondo la legislazione fiscale tedesca.
Di conseguenza, la determinazione dell’imposta italiana dipende anche dalla qualificazione fiscale attribuita alla pensione dalla normativa tedesca.
La certificazione dell’autorità fiscale tedesca
Un ruolo fondamentale viene svolto dalla certificazione rilasciata dall’ufficio fiscale tedesco competente.
Il documento consente infatti di individuare la quota della pensione che, secondo la legislazione tedesca, deve essere considerata esente e quella che, invece, risulta imponibile.
Questa distinzione è essenziale anche ai fini della dichiarazione dei redditi in Italia.
In presenza dei presupposti previsti dalla Convenzione, la quota certificata come esente in Germania non entra nella base imponibile Irpef italiana.
Al contrario, la parte che risulta imponibile secondo le regole fiscali tedesche costituisce la quota sulla quale l’Italia può esercitare la propria potestà impositiva.
L’accordo amichevole tra Italia e Germania del 2025
Nel chiarimento fornito al contribuente, l’Agenzia delle Entrate richiama anche l’accordo amichevole concluso tra Italia e Germania il 15 e 17 novembre 2025, nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni.
L’accordo è efficace dal 1° gennaio 2025 e interviene proprio sul trattamento fiscale delle pensioni interessate dalla disposizione convenzionale.
Il documento conferma che le pensioni percepite da cittadini italiani residenti in Italia sono imponibili esclusivamente in Italia, ma limitatamente alla quota che sarebbe imponibile secondo quanto previsto dalla normativa fiscale tedesca.
L’accordo prevede inoltre che l’autorità fiscale tedesca competente possa rilasciare una certificazione relativa alla quota di pensione esente secondo il diritto tedesco.
Un principio importante per chi ha lavorato in Germania
Il chiarimento assume particolare rilevanza per gli italiani che hanno lavorato e versato contributi previdenziali in Germania e che successivamente sono rientrati in Italia, trasferendo qui la propria residenza fiscale.
La pensione percepita dalla Germania non deve infatti essere considerata automaticamente imponibile per il suo intero ammontare.
È necessario innanzitutto verificare:
- la tipologia della pensione percepita;
- la residenza fiscale del beneficiario;
- l’eventuale precedente residenza fiscale in Germania;
- le disposizioni della Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni;
- la quota della prestazione che risulta imponibile secondo la legislazione tedesca;
- la presenza della certificazione rilasciata dall’autorità fiscale tedesca.
Solo dopo queste verifiche è possibile individuare correttamente l’importo da assoggettare a tassazione in Italia.
Come cambia la tassazione della pensione
Il meccanismo può essere riassunto in modo semplice.
Se, ad esempio, l’autorità fiscale tedesca certifica che una determinata parte della pensione è esente in Germania, quella quota non deve essere inclusa nella base imponibile Irpef italiana, purché ricorrano le condizioni previste dalla Convenzione.
La parte restante, invece, se risulta imponibile secondo la normativa tedesca, è quella che può essere assoggettata a imposizione in Italia.
Non si tratta quindi di una doppia esenzione, ma dell’applicazione delle regole previste dalla Convenzione internazionale: la pensione viene tassata in Italia, ma soltanto nei limiti dell’importo che sarebbe fiscalmente imponibile in Germania.
La conclusione dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta n. 164 del 24 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la correttezza dell’interpretazione proposta dal contribuente.
La pensione di sicurezza sociale tedesca percepita da un cittadino italiano residente in Italia non deve essere tassata integralmente nel nostro Paese.
L’imposizione italiana deve riguardare esclusivamente la quota che risulterebbe imponibile secondo la legislazione fiscale tedesca.
Di conseguenza, la parte della pensione certificata come esente dall’autorità fiscale tedesca resta esclusa dalla tassazione anche in Italia.
Cosa ricordare per la dichiarazione dei redditi
Per chi percepisce una pensione tedesca e risiede fiscalmente in Italia, è quindi particolarmente importante conservare la documentazione rilasciata dalle autorità fiscali tedesche.
La certificazione della quota esente costituisce infatti un elemento fondamentale per determinare correttamente l’importo da considerare ai fini dell’Irpef italiana e per applicare le disposizioni previste dalla Convenzione Italia-Germania.
In sintesi, il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate è il seguente:
pensione tedesca → tassazione in Italia → soltanto sulla quota imponibile secondo la normativa tedesca → esclusione della parte certificata come esente in Germania.
Fonte: Agenzia delle Entrate, risposta n. 164 del 24 agosto 2026.