Novità in materia di “Superbonus”. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate è intervenuto con un Provvedimento, datato 22 febbraio 2021, con il quale ha prorogato il termine per la trasmissione della comunicazione delle opzioni previste dall’articolo 121 del Decreto “Rilancio”. La proroga è stata fissata al 31 marzo 2021.
Le opzioni alle quali si fa riferimento in questo Provvedimento sono quelle che possono essere esercitate, dal soggetto beneficiario del “Superbonus” o delle altre detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto applicato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o per la cessione a soggetti terzi di un credito corrispondente alla detrazione spettante, comprese banche ed altri intermediari finanziari.
In base ad un precedente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, era stato stabilito che la comunicazione di tali opzioni avrebbe dovuto essere inviata per via telematica alla stessa Agenzia entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello nel quale sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. La procedura telematica per la trasmissione della comunicazione è stata resa disponibile a partire dal 15 ottobre 2020. Pertanto, per le spese sostenute nel 2020, la comunicazione avrebbe potuto essere trasmessa dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo 2021.
La proroga al 31 marzo 2021 è stata disposta alla luce delle richieste degli operatori, dei consulenti e delle relative associazioni di categoria.