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22 Maggio 2020

Decreto Rilancio: eco e sisma bonus al 110 %

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (anche detto “Decreto Rilancio”), contenente nuove misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza Coronavirus.

Tra le misure di rilevanza fiscale, evidenziamo qui gli INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, indicati all’articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020.

In particolare, è prevista una detrazione fiscale del 110 % per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, per alcuni interventi di riqualificazione energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Tra gli interventi di riqualificazione energetica per i quali è ammessa la detrazione fiscale vi sono:

  • gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (con una spesa massima agevolabile di 60.000 Euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
  • gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione (con una spesa massima agevolabile di 30.000 Euro  moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
  • gli interventi analoghi a quelli precedenti effettuati sugli edifici unifamiliari (con una spesa massima agevolabile di 30.000 Euro).

Qualora accanto a questi interventi vengano effettuati altri interventi di efficientamento energetico, come l’installazione di pannelli solari o la sostituzione di infissi, viene applicata la detrazione nella misura del 110 % anche agli altri interventi.

Affinché possa trovare applicazione la detrazione, è necessario che gli interventi rispettino alcuni requisiti tecnici minimi ed assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, assicurino il conseguimento della classe energetica più alta.

La detrazione riguarda i condomini ed anche le singole persone fisiche purché agiscono al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione e, per quanto riguarda gli interventi su edifici unifamiliari, purché essi non siano diversi dagli edifici adibiti ad abitazione principale.

Riguardo agli interventi di riduzione del rischio sismico, è prevista la detrazione elevata al 110 % purché gli interventi riguardino edifici non ubicati in zona sismica 4. Inoltre, in caso di cessione del credito corrispondente alla detrazione ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copra il rischio di eventi calamitosi, la detrazione fiscale prevista per tale polizza spetta nella misura del 90 %, invece che del 19 %.

Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, la detrazione spetta nella misura del 110 % fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 Euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 Euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. Inoltre, l’installazione degli impianti deve avvenire congiuntamente ad uno degli interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico. La detrazione in questione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici che beneficiano della detrazione, nel limite di spesa di 1.000 Euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. Altra condizione che deve essere rispettata affinché questi interventi possano beneficiare della detrazione fiscale è che vi sia la cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito. La detrazione non è, poi, cumulabile con altri incentivi pubblici o con altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 % se l’installazione è eseguita congiuntamente ad un intervento di efficientamento energetico tra quelli sopra indicati.

La detrazione deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

I soggetti che sostengono le spese per le quali è ammessa la detrazione possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione medesima, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, che viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e viene recuperato dal fornitore stesso sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito o altri intermediari finanziari. Oppure possono optare per la trasformazione dell’importo della detrazione in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

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