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24 Luglio 2026
7 Minuti di lettura

Buoni fruttiferi postali: quando gli interessi sono esenti per i residenti nei Paesi white list

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L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i cittadini residenti all’estero possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta sostitutiva sugli interessi dei buoni fruttiferi postali, purché siano rispettati specifici requisiti previsti dalla normativa italiana.

Il chiarimento è contenuto nella risposta a interpello n. 148 del 20 luglio 2026, che fornisce importanti indicazioni per i contribuenti non residenti e per coloro che detengono buoni postali mentre vivono stabilmente in uno Stato incluso nella cosiddetta white list, ossia l’elenco dei Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni fiscali con l’Italia.

Quando non si paga l’imposta sugli interessi dei buoni postali

In via ordinaria, gli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali sono assoggettati a un’imposta sostitutiva del 12,5%, come previsto dal D.Lgs. n. 239/1996.

La normativa, tuttavia, riconosce un’importante agevolazione fiscale ai contribuenti fiscalmente residenti in Stati o territori inclusi nella white list, evitando così la doppia imposizione e favorendo la circolazione degli investimenti internazionali.

L’esenzione si applica esclusivamente se ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge.

I requisiti necessari per ottenere l’esenzione

Per beneficiare della non applicazione dell’imposta sostitutiva, devono essere rispettati contemporaneamente alcuni presupposti fondamentali.

In particolare:

  • la residenza fiscale deve essere mantenuta senza interruzioni in uno o più Paesi white list per tutto il periodo di possesso dei buoni;
  • i buoni fruttiferi devono risultare depositati presso Poste Italiane, come previsto dal Decreto ministeriale n. 511/1998;
  • la residenza estera deve essere dimostrata attraverso la documentazione richiesta, rilasciata dalle autorità fiscali competenti oppure mediante autocertificazione nei casi consentiti dalla normativa.

L’assenza anche di uno solo di questi requisiti può comportare l’applicazione dell’imposta prevista dalla disciplina ordinaria.

Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate

L’interpello riguarda un cittadino italiano fiscalmente residente all’estero, titolare di buoni fruttiferi postali emessi il 4 ottobre 2014 e con scadenza nel 2026.

Durante tutto il periodo di possesso dei titoli, il contribuente ha vissuto prima in Germania e successivamente in Svizzera, mantenendo sempre la residenza fiscale fuori dall’Italia.

L’interessato ha chiesto se, al momento dell’incasso dei buoni, gli interessi dovessero essere tassati in Italia oppure potesse beneficiare dell’esenzione prevista per i residenti nei Paesi white list.

Perché Germania e Svizzera consentono l’esenzione

L’Agenzia ha evidenziato che:

  • la Germania risultava già inclusa tra gli Stati white list al momento dell’emissione dei buoni;
  • la Svizzera è entrata nell’elenco dei Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con il Decreto ministeriale 9 agosto 2016.

Poiché il trasferimento del contribuente in Svizzera è avvenuto soltanto nel 2019, la continuità della residenza in Stati white list non è mai stata interrotta.

Di conseguenza, il requisito della permanenza continuativa in Paesi collaborativi risulta pienamente soddisfatto.

Il principio confermato dall’Agenzia

Secondo l’Agenzia delle Entrate, se:

  • i buoni restano depositati presso Poste Italiane;
  • la residenza estera è dimostrata con idonea documentazione;
  • non vi sono periodi di residenza in Stati non appartenenti alla white list;

gli interessi, i premi e gli altri proventi maturati sui buoni fruttiferi postali non sono soggetti all’imposta sostitutiva italiana del 12,5%.

Si tratta di un principio particolarmente rilevante per gli italiani residenti all’estero che detengono strumenti di risparmio emessi in Italia.

La documentazione da presentare a Poste Italiane

Per ottenere l’esenzione, Poste Italiane deve acquisire la documentazione che dimostri la residenza fiscale del beneficiario.

Sono considerate valide:

  • la certificazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria dello Stato estero di residenza;
  • l’autocertificazione, quando ammessa dal Decreto ministeriale 12 dicembre 2001.

Come già chiarito in precedenti documenti di prassi, la documentazione può essere consegnata anche al momento della riscossione dei buoni, purché certifichi che i requisiti richiesti siano rimasti invariati durante tutto il periodo di possesso.

Nel caso in cui il contribuente abbia cambiato Stato di residenza nel corso degli anni, dovrà produrre la documentazione relativa a ciascun Paese estero interessato, dimostrando che tutti rientravano nella white list durante i rispettivi periodi.

Il quadro normativo di riferimento

Il chiarimento dell’Agenzia si basa principalmente sulle disposizioni contenute in:

  • articolo 23 del TUIR, relativo ai redditi prodotti da soggetti non residenti;
  • D.Lgs. n. 239/1996, che disciplina la tassazione dei redditi di capitale;
  • Decreto ministeriale n. 511/1998, riguardante i buoni fruttiferi postali;
  • Decreto ministeriale 4 settembre 1996, che individua gli Stati appartenenti alla white list;
  • Decreto ministeriale 12 dicembre 2001, relativo alle modalità di certificazione della residenza fiscale.

Cosa cambia per i contribuenti

La risposta dell’Agenzia delle Entrate offre un’importante conferma interpretativa: i residenti all’estero che hanno mantenuto senza interruzioni la propria residenza fiscale in Paesi white list possono incassare gli interessi dei buoni fruttiferi postali senza subire la tassazione italiana, purché rispettino gli obblighi documentali previsti dalla normativa.

Il chiarimento rappresenta un riferimento utile sia per gli investitori italiani residenti all’estero sia per gli intermediari incaricati dell’applicazione del corretto regime fiscale, contribuendo a evitare contestazioni e successive richieste di rimborso dell’imposta eventualmente trattenuta.

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