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Novità Irpef - Ires
3 Marzo 2017

Spese veterinarie: i chiarimenti sulla detraibilità Irpef

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo alla detraibilità ai fini Irpef delle spese veterinarie.

Si ricorda, a tal proposito, che, con il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 agosto 2016, è stato stabilito che sono tenute alla trasmissione telematica delle spese sanitarie, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, anche le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari.

I dubbi che sono stati sottoposti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, attraverso una richiesta di consulenza giuridica, riguardano:

  • la possibilità di detrarre i medicinali veterinari senza obbligo di ricetta ed i medicinali acquistabili presso i cosiddetti “pet-shops, come gli antiparassitari ed i disinfestanti per uso esterno;
  • la non detraibilità, analogamente alle spese per l’acquisto degli integratori alimentari ad uso umano, delle spese per l’acquisto di mangimi speciali per animali di compagnia, anche se prescritti da veterinari.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 24 del 27 febbraio 2017, ha, dapprima, illustrato la normativa riguardo alla detraibilità ai fini Irpef delle spese veterinarie.

Sono detraibili nella misura del 19 % le spese veterinarie sostenute nell’anno di riferimento fino ad un importo massimo di 387,34 Euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 Euro. Il limite non varia con il variare del numero degli animali che si possiedono.

Possono beneficiare della detrazione Irpef soltanto le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Non sono detraibili, invece, le spese per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, così come le spese per la cura di animali di ogni specie allevati e detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole o per animali utilizzati per attività illecite.

Le spese veterinarie che possono essere portate in detrazione sono:

  • le spese per prestazioni professionali rese dal veterinario;
  • le spese per medicinali veterinari prescritti dal veterinario (per i quali non è comunque più necessario conservare la prescrizione del veterinario, ma è sufficiente conservare lo scontrino “parlante”);
  • le spese per analisi di laboratorio ed interventi presso cliniche veterinarie.

Quindi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti.

Le spese per l’acquisto di medicinali veterinari sono detraibili ai fini Irpef se sono certificate da scontrini “parlanti”, ossia da scontrini nei quali sono riportati il codice fiscale del soggetto destinatario e la natura e la quantità dei medicinali acquistati.

Sono detraibili comunque soltanto le spese per l’acquisto di medicinali veterinari e non anche per l’acquisto di altri beni.

Non è più necessaria la prescrizione medica, ma è sufficiente, ai fini della detraibilità delle spese veterinarie, la conservazione dei relativi scontrini “parlanti”.

Sono detraibili anche le spese per l’acquisto di farmaci veterinari venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché si tratti di strutture autorizzate dal Ministero della salute.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, prescritti dal veterinario, non sono detraibili perché si tratta di prodotti che non possono essere considerati farmaci, ma che appartengono all’area alimentare.

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