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25 Maggio 2018

Iper ammortamento: nuovi chiarimenti per la corretta applicazione dell’agevolazione

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Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con la Circolare n. 177355 del 23 maggio 2018 per fornire ulteriori chiarimenti riguardo all’agevolazione fiscale dell’iper ammortamento.

Ricordiamo che tale misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2017 e riguarda gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Il Ministero ha, in primo luogo, evidenziato che la Legge di Bilancio per il 2018 ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina in materia. In particolare:

  • è stato ampliato l’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione per gli investimenti in beni materiali. L’iper ammortamento, infatti, riguarderà anche gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, o entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti nella misura almeno pari al 20 % del costo di acquisto. Quindi, il termine finale è stato spostato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, con la possibilità ulteriore di utilizzare il termine del 31 dicembre 2019 alle condizioni suddette.
  • è stato ampliato l’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione per gli investimenti in beni immateriali. Anche in questo caso, il termine finale è stato spostato al 31 dicembre 2018 con la possibilità di sfruttare l’ulteriore termine del 31 dicembre 2019.
  • è stata introdotta una regola, con riferimento esclusivamente agli investimenti in beni materiali, finalizzata ad evitare, nel rispetto di determinate condizioni, che venga meno l’agevolazione nel caso in cui, durante il periodo di fruizione dell’agevolazione medesima, si verifichi il realizzo a titolo oneroso dei beni agevolabili. Infatti, la nuova disciplina prevede che, in tale caso, non venga meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nel medesimo periodo d’imposta nel quale è avvenuto il realizzo a titolo oneroso, l’impresa sostituisca il bene originario con un altro bene materiale strumentale nuovo con caratteristiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A ed a condizione che l’impresa attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene ed il requisito dell’interconnessione. Inoltre, se il costo di acquisto del bene sostitutivo è inferiore al costo di acquisto del bene sostituito, l’impresa potrà proseguire nella fruizione dell’agevolazione, ma soltanto fino a concorrenza dell’iper ammortamento spettante in base al minor costo relativo al nuovo investimento.

Il Ministero ha, altresì, riconosciuto che i chiarimenti forniti con la nuova Circolare valgono anche per gli investimenti effettuati nel corso del primo periodo di applicazione dell’agevolazione fiscale e cioè nel corso del 2017. Se l’impresa, in via prudenziale, ha ritenuto non applicabile l’iper ammortamento a beni acquistati e messi in funzione nel 2017 e, invece, sulla base dei nuovi chiarimenti, il beneficio risulta applicabile a tali beni, l’impresa stessa potrà recuperare la quota di iper ammortamento relativa al 2017 a partire dal 2018.

I chiarimenti inseriti nella Circolare del 23 maggio 2018 riguardano i seguenti temi:

  • la guida automatica e semiautomatica richiesta per taluni beni ricompresi nella voce “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione…”(allegato A, primo gruppo – punto 11);
  • l’applicabilità dell’iper ammortamento per “i distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande”;
  • l’esclusione dall’ambito oggettivo dei fabbricati e delle costruzioni, con chiarimenti specifici riguardo ai “silos dotati di attrezzatura sensoristica”;
  • le macchine di lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di dispositivi medici impiegate nel settore sanitario (allegato A primo gruppo – punto 7);
  • i “sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”, con chiarimenti specifici riguardo a “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente ed il monitoraggio dei consumi energetici ed idrici e per la riduzione delle emissioni” (allegato A secondo gruppo – punto 8);
  • il trattamento ai fini dell’iper ammortamento degli impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi;
  • le attrezzature e gli utensili che costituiscono dotazione ordinaria dei beni agevolabili;
  • la classificazione degli impianti di trattamento per la depurazione preliminare allo scarico delle acque reflue;
  • la classificazione nell’ambito dell’allegato A dei “sistemi di additivazione di sostanze pericolose” impiegati al fine di evitare il contatto diretto del lavoratore con tali sostanze;
  • l‘interconnessione e l’integrazione automatizzata.
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