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12 Gennaio 2018

Legge di Bilancio per il 2018: novità per imprese e professionisti

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 la Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017), contenente una serie di nuove regole di rilevanza fiscale.

Evidenziamo qui alcune delle novità fiscali che troveranno applicazione, in particolare, con riferimento agli imprenditori ed agli esercenti arti e professioni:

  • la proroga della disciplina del super ammortamento e dell’iper ammortamento anche per il 2018 (articolo 1, comma 29 e seguenti, Legge n. 205/2017). I soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che effettueranno investimenti in beni strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, o entro il 30 giugno 2019, purché entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisto, potranno beneficiare, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, di una maggiorazione del 30 % del costo di acquisizione. Per beneficiare dell’iper ammortamento, è necessario che gli investimenti siano effettuati entro il 31 dicembre 2018 oppure entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisto. E’ stato, inoltre, ampliato l’elenco dei beni immateriali strumentali ai quali è applicabile il regime dell’iper ammortamento. Ora ne fanno parte anche alcuni sistemi di gestione per il commercio elettronico ed alcuni software e servizi digitali.
  • l’introduzione dell’obbligo dell’emissione delle fatture in forma elettronica per tutte le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano (articolo 1, comma 909, Legge n. 205/2017). L’obbligo della fatturazione elettronica non sussisterà per coloro che rientrano nel regime fiscale di vantaggio o nel regime forfetario. E’ previsto, inoltre, che i soggetti passivi che sono obbligati ad emettere fatture elettroniche dovranno trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso o da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento che prova l’operazione. Le nuove regole riguardano le fatture emesse dal 1° gennaio 2019. Dalla medesima data verrà abrogato l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (il cosiddetto “spesometro”) (articolo 1, comma 916, Legge n. 205/2017). L’obbligo di emettere le fatture elettroniche vale, invece, dal 1° luglio 2018 in caso di cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e di prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una Pubblica Amministrazione (articolo 1, comma 917, Legge n. 205/2017).
  • l’introduzione, dal 1° luglio 2018, dell’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (articolo 1, comma 909, Legge n. 205/2017). Dalla stessa data, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva dovranno essere documentati con fattura elettronica (articolo 1, comma 920, Legge n. 205/2017). L’obbligo in questione non trova applicazione, invece, in caso di acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione. La deducibilità e la detraibilità delle spese per carburante saranno ammesse soltanto nel caso in cui i relativi pagamenti siano stati effettuati secondo modalità tracciabili ossia mediante bancomat, carte di credito o carte prepagate (articolo 1, comma 922, Legge n. 205/2017). Abolite, quindi, le disposizioni che disciplinavano la “scheda carburante”. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante sarà riconosciuto un credito d’imposta pari al 50 % del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico (articolo 1, comma 924, Legge n. 205/2017). Tale credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
  • la riduzione a due anni dei termini di decadenza per gli accertamenti nei confronti dei soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati in relazione ad operazioni di ammontare superiore a 500 Euro (articolo 1, comma 909, Legge n. 205/2017). La riduzione non si applica a coloro che esercitano il commercio al minuto ed attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. La previsione in questione rientra nell’ambito degli incentivi per la tracciabilità dei pagamenti.
  • la previsione di alcune semplificazioni amministrative e contabili (articolo 1, comma 909, Legge n. 205/2017). Sulla base dei dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché dei dati dei corrispettivi acquisiti per via telematica, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi Iva che esercitano arti e professioni ed alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata una serie di informazioni. In particolare, saranno messi a disposizione dei contribuenti suddetti: gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’Iva; una bozza di dichiarazione annuale dell’Iva e della dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati; le bozze dei modelli F24 con gli importi delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso. I contribuenti che si avvarranno di tali elementi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate non saranno assoggettati all’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti.
  • la proroga fino al 31 dicembre 2018 della disciplina della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione ed hanno esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016 (articolo 1, comma 909, Legge n. 205/2017).
  • il rinvio del termine iniziale di decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale dal 2017 al 2018 (articolo 1, comma 931, Legge n. 205/2017). Per il 2017, quindi, verranno utilizzati ancora gli studi di settore.
  • lo slittamento al 1° gennaio 2018 dell’applicazione della disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) per gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria (articolo 1, comma 1063, Legge n. 205/2017). Tale disciplina era stata introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2017.
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