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Novità Irpef - Ires
13 Aprile 2018

Disturbo specifico dell’apprendimento: le regole per l’attuazione della detrazione fiscale

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 aprile 2018, sono state definite le modalità di attuazione per la fruizione della detrazione Irpef prevista, dalla Legge di Bilancio per il 2018, in riferimento alle spese sostenute per i soggetti affetti da disturbo specifico dell’apprendimento.

In particolare, la detrazione in questione spetta per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2018, dai soggetti sia minori che maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute nell’interesse dei familiari a carico.

Nel Provvedimento, sono precisati i requisiti necessari per il riconoscimento della detrazione fiscale. Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, che attesti per sé o per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa sia sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA. La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi ed il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato risulti dalla certificazione sopra indicata o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico. Ai fini della detrazione, inoltre, le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale devono essere indicati il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

Nel Provvedimento, è, altresì, inserita una definizione degli strumenti compensativi e dei sussidi tecnici ed informatici per i quali spetta la detrazione fiscale. Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa:

  • la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
  • il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
  • i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
  • la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
  • altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, ecc.

Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione ed alla cultura.

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