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Novità Irpef - Ires
12 Gennaio 2018

Legge di Bilancio 2018: le novità in materia di scadenze fiscali e di imposte sui redditi

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 la Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017), contenente una serie di nuove regole di rilevanza fiscale.

Evidenziamo qui, in particolare, alcune delle numerose novità fiscali relative alle scadenze per gli adempimenti ed alle imposte sui redditi:

  • l’introduzione di nuove scadenze per gli adempimenti fiscali. La scadenza della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, in relazione al secondo trimestre (o al primo semestre, per chi sceglie di presentare la comunicazione semestralmente) è stata spostata dal 16 al 30 settembre (articolo 1, comma 932, Legge n. 205/2017); la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap è stata spostata dal 30 settembre al 31 ottobre (articolo 1, comma 932, Legge n. 205/2017); la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta 770 e per la trasmissione delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata è stata spostata dal 31 luglio al 31 ottobre (articolo 1, comma 933, Legge n. 205/2017); la scadenza per la presentazione del modello 730 ad un Caf-dipendenti è stata spostata dal 7 luglio al 23 luglio (articolo 1, comma 934, Legge n. 205/2017).
  • l’aumento del limite di reddito per poter beneficiare delle detrazioni previste per i figli a carico. Dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico sale, infatti, da 2.840,51 Euro a 4.000 Euro (articolo 1, comma 252, Legge n. 205/2017).
  • l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2018, della detrazione Irpef del 19 % per le spese di acquisto degli abbonamenti ai sevizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione opera entro il limite di 250 Euro di spesa (articolo 1, comma 28, Legge n. 205/2017). Inoltre, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale del dipendente e dei familiari a carico (articolo 1, comma 28, Legge n. 205/2017).
  • l’introduzione di una detrazione Irpef del 19 % per le spese sostenute, dal 2018, in favore dei minorenni o maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici ed informatici, necessari all’apprendimento, e per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere (articolo 1, comma 665, Legge n. 205/2017). E’ necessario che vi sia un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati ed il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.
  • la proroga della rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni (articolo 1, comma 997, Legge n. 205/2017). Il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore è il 1° gennaio 2018. Il nuovo termine entro il quale deve essere redatta ed asseverata la perizia di stima e deve essere versata l’imposta sostitutiva, o la prima rata della stessa imposta qualora si opti per il pagamento rateale, è il 30 giugno 2018. La misura dell’imposta sostitutiva è dell’8 % sul valore rideterminato (articolo 1, comma 998, Legge n. 205/2017).
  • la previsione di un’unica aliquota per la tassazione delle plusvalenze derivanti dalle partecipazioni. I redditi di capitale ed i redditi diversi conseguiti dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, per effetto del possesso e della cessione di partecipazioni societarie qualificate saranno assoggettati ad una ritenuta a titolo d’imposta del 26 %, così come nel caso di partecipazioni non qualificate (articolo 1, comma 999, Legge n. 205/2017).
  • l’introduzione di una serie di novità riguardo al trattamento fiscale degli utili derivanti da partecipazioni in società situate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. In particolare, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (e, quindi, non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile) gli utili percepiti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d’imposta precedenti nei quali le società partecipate erano localizzate o residenti in Stati o territori non inclusi nell’elenco “black list” delle società controllate estere (articolo 1, comma 1007 e seguenti, Legge n. 205/2017). Inoltre, la medesima regola vale per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi nei quali risultano soddisfatte le condizioni previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in base alle quali i regimi fiscali di Stati o territori si considerano privilegiati quando il livello nominale di tassazione risulta inferiore al 50 % di quello applicabile in Italia (articolo 167, comma 4, del TUIR). Ancora, gli utili distribuiti dai soggetti non residenti si presumono formati con quelli da considerare come non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Inoltre, gli utili provenienti da soggetti residenti in territori o Stati a regime fiscale privilegiato e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare reddito dell’esercizio nel quale sono percepiti, in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 50 % del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o del territorio di insediamento. In questo caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, o alle sue controllate residenti che percepiscono gli utili, un credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.
  • l’elevazione da 7.500 Euro a 10.000 Euro della franchigia al di sotto della quale non concorrono a formare reddito imponibile ai fini Irpef le indennità, i rimborsi forfettari, i premi ed i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche con finalità dilettantistiche) e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (articolo 1, comma 367, Legge n. 205/2017).
  • l’aumento della soglia di reddito al di sotto della quale si può accedere al “bonus 80 Euro” (articolo 1, comma 132, Legge n. 205/2017). Ora, potranno accedere all’intero importo del bonus in questione coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 24.600 Euro, mentre prima la soglia di reddito era fissata a 24.000 Euro. Ora, inoltre, è previsto che il bonus decresca, fino ad annullarsi in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 Euro. In precedenza, il limite era di 26.000 Euro. Si amplia così la platea dei destinatari.
  • l’estensione ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni delle regole riguardanti la deducibilità dei premi e dei contributi versati ed il regime di tassazione applicabile alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti privati (articolo 1, comma 156, Legge n. 205/2017). L’equiparazione opera dal 1° gennaio 2018 anche per i dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2018, risultavano già iscritti a forme pensionistiche complementari.
  • la definizione del regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni conferite ai dipendenti in sostituzione dei premi di produttività (articolo 1, comma 161, Legge n. 205/2017). In particolare, è prevista l’applicazione dell’aliquota del 26 % sulla differenza tra il prezzo della vendita e l’importo dei premi di risultato oggetto della sostituzione con le azioni.

 

 

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