Con la Risoluzione n. 44 del 30 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della decadenza dalle agevolazioni previste in favore degli investimenti nelle start-up innovative.
Nella Risoluzione, è ricordato che, con un Decreto emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il 25 febbraio 2016, sono state definite le disposizioni di attuazione della normativa relativa alle suddette agevolazioni. In tale contesto, sono state regolate anche le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni e le modalità di restituzione degli importi fruiti.
In particolare, con la Risoluzione del 30 maggio 2016, sono istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento delle somme dovute, a seguito della suddetta decadenza, a titolo di recupero dell’Ires e dell’addizionale Ires per il settore energetico da parte dei soggetti che, successivamente alla fruizione dell’agevolazione, hanno aderito al consolidato o al regime di trasparenza fiscale.
Si tratta del codice “2016” per il recupero dell’Ires e del codice “2017” per il recupero dell’addizionale Ires.
I codici tributo in questione devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta nel quale si è verificata la decadenza dall’agevolazione.