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Novità Irpef - Ires
15 Aprile 2016

Agevolazioni per gli investimenti in start-up innovative: in vigore le nuove regole

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2016, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, il 25 febbraio 2016, con il quale sono definite le nuove modalità di attuazione della disciplina (prevista dall’articolo 29 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012) degli incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative.

Secondo quanto disposto all’articolo 2 del Decreto interministeriale, le nuove regole riguardano i soggetti tenuti a versare l’Irpef e l’Ires che effettuano un investimento, che presenta le caratteristiche per beneficiare delle agevolazioni fiscali in questione (“investimento agevolato”), in una o più start-up innovative, nei quattro periodi d’imposta successivi al 2012 (quindi, nel 2013, 2014, 2015 ed ora anche 2016).

Le agevolazioni non trovano applicazione qualora:

  • gli investimenti siano effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società a partecipazione pubblica;
  • gli investimenti siano effettuati in start-up innovative che possano essere qualificate come imprese in difficoltà (secondo la definizione fornita dalla Commissione Europea) o siano imprese che operino nel settore della costruzione navale o nei settori del carbone e dell’acciaio;
  • i soggetti che richiedono le agevolazioni siano start-up innovative o incubatori certificati o organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative;
  • i soggetti che richiedono le agevolazioni siano soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nelle start-up innovative destinatarie degli investimenti.

All’articolo 3 del Decreto interministeriale sono individuati gli investimenti qualificabili come agevolati, mentre all’articolo 4 sono indicate le agevolazioni fiscali che possono trovare applicazione.

Le agevolazioni, in particolare, consistono nella possibilità, per i soggetti passivi Irpef, di detrarre dall’imposta lorda il 19 % dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 500.000 Euro, in ciascun periodo d’imposta. Se la detrazione è superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda dovuta nei periodi successivi, ma non oltre il terzo.

I soggetti passivi Ires che beneficiano di tali agevolazioni possono dedurre dal proprio reddito complessivo il 20 % dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1.800.000 Euro, per ciascun periodo d’imposta. Qualora la deduzione sia superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Inoltre, in caso di investimenti in start-up a vocazione sociale o di investimenti in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la detrazione per i soggetti passivi Irpef è aumentata al 25 % e la deduzione per i soggetti passivi Ires è aumentata al 27 %.

Le agevolazioni comunque spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ricevuti non superiore a 15.000.000 di Euro per ciascuna start-up innovativa, calcolato considerando l’intero periodo di vigenza del regime agevolativo.

All’articolo 5 del Decreto interministeriale sono individuate le condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali in questione, mentre all’articolo 6 sono enunciate le cause di decadenza dalle agevolazioni.

Il Decreto interministeriale ha acquistato efficacia dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (quindi, dal 12 aprile 2016). Da quello stesso giorno, infine, cessa di avere efficacia il precedente Decreto interministeriale attuativo che era stato emanato il 30 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2014.

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