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18 Febbraio 2022
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Donazioni delle imprese per la formazione manageriale: le regole per usufruire del credito d’imposta.

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2022, il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 19 novembre 2021 con il quale sono state emanate le disposizioni di attuazione del contributo previsto, sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, per sostenere gli investimenti in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e per promuovere l’inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo.

Il contributo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2021.

I soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione sono tutte le imprese residenti nel territorio italiano e tutte le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico nel quale operano e dal regime contabile adottato. Le imprese devono aver sostenuto, tramite donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, nella forma di borse di studio, delle iniziative di formazione finalizzate allo sviluppo ed all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da Università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

Le iniziative formative agevolabili sono i corsi di perfezionamento, i corsi di aggiornamento, i master di primo e secondo livello e gli altri corsi di formazione, deliberati dai competenti organi accademici di Ateneo, nell’ambito del Regolamento didattico di Ateneo e dei Regolamenti di Ateneo che si applicano ai singoli corsi di studio, ai quali sono riconosciuti 60 crediti formativi universitari.

Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi dalle Università, devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, delle quali almeno 700 di formazione in aula e comunque almeno il 30 % di stage.

I soggetti che organizzano le iniziative di formazione comunicano al Ministero dell’Università e della Ricerca tali iniziative deliberate e sostenute da donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022. Le comunicazioni dovranno pervenire al Ministero entro il 28 febbraio 2022, per le donazioni ricevute nel 2021, ed entro il 28 febbraio 2023, per le donazioni ricevute nel 2022. Il Ministero controllerà che i percorsi formativi erogati e sostenuti dalle donazioni siano conformi alla normativa in materia. Verificata la corrispondenza tra la donazione di ogni singola impresa e la destinazione al sostegno delle iniziative formative previste dalla normativa, il Ministero emanerà un Decreto di individuazione delle imprese che potranno richiedere il credito d’imposta per le donazioni effettuate.

Il contributo è concesso, nel limite delle risorse stanziate, fino al 100 % per le piccole e micro imprese, fino al 90 % per le medie imprese e fino all’80 % per le grandi imprese rispetto all’importo delle donazioni effettuate, fino ad un importo massimo di 100.000 Euro all’anno. Il limite di spesa annua è di 500.000 Euro per ciascuno degli anni 2022, per le donazioni effettuate nel 2021, e 2023, per le donazioni effettuate nel 2022.

I soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione, successivamente al Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca suddetto, formulano al Ministero stesso un’istanza di accesso al contributo. In base alle istanze ricevute ed alle risorse finanziarie complessivamente disponibili, il Ministero predispone l’elenco dei soggetti che sono ammessi all’agevolazione. L’elenco è trasmesso all’Agenzia delle Entrate prima della comunicazione ai soggetti interessati della concessione dell’agevolazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 che deve essere presentato mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso dal quindicesimo giorno successivo a quello nel quale è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca.

I soggetti promotori delle iniziative di formazione devono comunicare al Ministero l’esatta denominazione delle imprese che hanno effettuato le donazioni, le donazioni ricevute ed i relativi corsi di formazione sostenuti dalle borse di studio attivate a seguito di tali donazioni. La dichiarazione in merito dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale ed accompagnata dalla delibera degli organi accademici competenti e dall’asseverazione del Collegio dei Revisori dei conti.

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