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Novità Iva
21 Gennaio 2017

Ma cosa si intende per navi adibite alla navigazione in alto mare? I chiarimenti ai fini della non imponibilità Iva

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All’inizio del 2017, l’Agenzia delle Entrate è chiamata ancora una volta a fornire dei chiarimenti a proposito di questioni relative alle navi adibite alla navigazione in alto mare.

Con la Risoluzione n. 2 del 12 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate si è, infatti, occupata della corretta interpretazione della nozione di “navi adibite alla navigazione in alto mare” ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità Iva previsto dall’articolo 8-bis, primo comma, lettera a) del D.P.R. n. 633 del 1972. La disposizione in questione, in attuazione di una Direttiva comunitaria, fa riferimento ad alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi relative alle navi adibite alla navigazione in alto mare ed al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciale, industriale e della pesca.

Il regime di non imponibilità Iva riguarda, quindi, le navi che, oltre ad essere destinate alla navigazione in alto mare, effettuano trasporto a pagamento di passeggeri o sono utilizzate in attività commerciali, industriali e della pesca. Il regime di non imponibilità Iva non riguarda, invece, le navi che, anche se possono generalmente essere riconosciute come destinate alla navigazione in alto mare, sono impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare o sono adibite alla pesca costiera.

Per “alto mare”, infatti, deve intendersi, ai fini Iva, esclusivamente la parte di mare che eccede il limite di 12 miglia nautiche misurate a partire dalle linee di base previste dal diritto internazionale del mare.

Inoltre, un’imbarcazione può essere definita come “adibita alla navigazione in alto mare” se, nell’anno precedente, ha effettuato viaggi in alto mare in misura superiore al 70 % dei viaggi complessivamente intrapresi. Si tratta di una condizione essenziale che deve essere verificata in ciascun periodo d’imposta, sulla base di documentazione ufficiale.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che, nel caso di nave in fase di costruzione o che non ha mai effettuato dei viaggi in mare, il regime di non imponibilità Iva può trovare applicazione in via anticipata con riferimento agli acquisti ad essa relativi purché l’armatore della nave rilasci una dichiarazione dalla quale risulti che si tratta effettivamente di nave destinata alla navigazione in alto mare. La condizione della navigazione in alto mare per oltre il 70 % dei viaggi dovrà essere rispettata entro l’anno successivo al varo della nave in mare.

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