NULL
Novità Iva
30 Giugno 2007

La mancanza di iscrizione all’Albo determina la non imponibilità IVA

Scarica il pdf

Con Sentenza 22 giugno 2007, n. 14649, la Corte di Cassazione si è espressa in merito all’assoggettabilità ad IVA di un collaboratore che, pur esercitando l’attività di amministratore e liquidatore in modo continuativo, non è, però, iscritto all’Albo.

Secondo la Corte, l’Amministrazione finanziaria non può limitarsi a presumere l’esercizio di una libera professione, ma deve procedere ad una verifica più attenta di tutti gli elementi. Nel caso di specie, il contribuente è pensionato, non ha mai esercitato la libera professione, non è mai stato iscritto all’Albo di appartenenza e svolge solamente queste attività con un compenso prestabilito.

Il rapporto in questione, pertanto, riveste le caratteristiche di una collaborazione e non di una attività di lavoro autonomo.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
17 Ottobre 2025
Trattamento integrativo dipendenti: i nuovi codici tributo per i sostituti d’imposta

Introduzione: nuove disposizioni per i sostituti d’imposta Con la risoluzione n. 51...

17 Ottobre 2025
Tasse e Partita IVA per Ingegneri: guida definitiva, tasse e costi

Una guida dedicata all’apertura della Partita IVA per Ingegneri: tasse, costi e...

17 Ottobre 2025
Credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione attinenti alla gestione delle aziende agricole

Il credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto