Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2011, è stato prorogato al 30 giugno 2011 il termine dell’esclusione dalla rilevazione delle operazioni non soggette all’emissione della fattura, in riferimento all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore ai 3.000 Euro, obbligo introdotto dall’articolo 21 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
In particolare, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, che ha dato attuazione a tale obbligo di comunicazione, ha previsto, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, che la soglia non sia di tremila Euro, ma di 3.600 Euro, comprensiva dell’Iva. Inoltre, il Provvedimento del dicembre 2010 ha previsto, in fase di prima applicazione della nuova normativa, l’esclusione dall’obbligo di rilevazione delle operazioni in questione fino al 30 aprile 2011.
Al fine di consentire i necessari adeguamenti connessi, appunto, all’adempimento di questo nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni per le quali non ricorre l’emissione della fattura, è stato esteso il periodo di esclusione dall’obbligo anche alle operazioni effettuate tra il 1° maggio ed il 30 giugno 2011.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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