Nella Circolare n. 2 del 26 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo a casi particolari di utilizzo delle perdite in presenza di un regime di consolidato nazionale.
La prima ipotesi presa in considerazione riguarda l’utilizzo, in sede di accertamento, delle perdite anteriori all’esercizio dell’opzione per il consolidato. In particolare, la questione affrontata dall’Agenzia delle Entrate riguarda l’utilizzabilità di tali perdite a scomputo di maggiori imponibili accertati mediante l’atto unico sul reddito della consolidata (o della consolidante per i redditi propri), qualora la rettifica sia effettuata per un periodo d’imposta nel quale la consolidata abbia trasferito in dichiarazione alla fiscal unit, come risultato d’esercizio, una perdita.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver riportato il quadro giuridico di riferimento, fornisce delle indicazioni e riporta alcuni esempi in merito.
La seconda questione esaminata nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate è quella dell’individuazione del criterio di attribuzione delle perdite applicabile nelle ipotesi di interruzione o revoca del consolidato. In particolare, l’attenzione è puntata sull’applicabilità, in caso di consolidata che fuoriesca dal perimetro di consolidamento o di interruzione totale del regime, come criterio di attribuzione delle perdite, dell’ultimo criterio manifestato in sede di rinnovo dell’opzione per il consolidato, ossia di quello valido nel triennio nel quale si è verificata l’interruzione o la revoca del consolidato, oppure del criterio relativo al triennio nel quale è maturata la perdita.
Anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a delineare il quadro giuridico di riferimento ed a fornire alcune indicazioni.