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1 Dicembre 2017

Super ammortamento e beni di costo non superiore a 516,46 Euro: ulteriori chiarimenti

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 145 del 24 novembre 2017, ha fornito diversi chiarimenti in merito all’applicazione del cosiddetto “super ammortamento” ai beni strumentali con un costo non superiore a 516,46 Euro. La questione sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda, in particolare, l’ipotesi nella quale tali beni vengano ammortizzati in più esercizi. Ci si chiede se occorra operare la deduzione del 40 % prevista per il “super ammortamento” in un’unica soluzione oppure la deduzione debba essere ripartita in funzione della percentuale di ammortamento prevista nel Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato che la disciplina del “super ammortamento”, introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2016, prevede la possibilità di effettuare una maggiorazione del costo di acquisto del 40 % ai soli fini delle imposte sui redditi e con riferimento esclusivo alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

La Legge di Bilancio per il 2017 ha, poi, prorogato il “super ammortamento” agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2017 o, in presenza di determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018.

Nei documenti di prassi emanati successivamente dall’Agenzia delle Entrate è stato chiarito che, per i beni strumentali nuovi di costo non superiore al limite di 516,46 Euro, la maggiorazione del 40 % non influisce su tale limite. Quindi, se, per effetto della maggiorazione del “super ammortamento”, il costo del bene supera il limite, sarà possibile comunque operare la deduzione integrale del costo del bene nell’esercizio nel quale si è sostenuto il costo.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti riguardo al caso in cui, invece, il contribuente decida di ammortizzare il costo dei beni in questione in più esercizi.

Anche la maggiore deduzione prevista dal “super ammortamento” dovrà essere assoggettata ai coefficienti di ammortamento e, in particolare, a quelli fiscali previsti dal Decreto Ministeriale del 1988. Infatti, si deve ritenere che la scelta di non dedurre l’intero costo del bene strumentale acquistato nell’esercizio nel quale tale costo è stato sostenuto impedisce di fruire integralmente, nel medesimo esercizio, della corrispondente maggiorazione del 40 %.

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