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6 Maggio 2016

Spese universitarie: fissati gli importi massimi detraibili in caso di Università non statali

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Con un Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 29 aprile 2016, sono stati fissati gli importi massimi della spesa detraibile dall’imposta sui redditi dovuta per l’anno 2015 in riferimento alle tasse ed ai contributi per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali.

Si ricorda che la Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto che siano detraibili le spese per frequenza dei corsi di istruzione universitaria presso Università non statali in misura non superiore a quella stabilita annualmente con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali (articolo 1, comma 954, lettera b), della Legge n. 208 del 2015, applicabile a partire dall’anno d’imposta 2015).

Gli importi massimi detraibili sono stati individuati a seconda dell’area disciplinare del corso di studi frequentato (area medica, area sanitaria, area scientifico-tecnologica, area umanistico-sociale) e della Regione nella quale ha sede il corso di studi (Regione del nord, del centro o del sud e delle isole).

Nell’allegato al Decreto sono riportate le classi di laurea ricollegabili alle diverse aree disciplinari e le zone geografiche corrispondenti alle Regioni prese in considerazione ai fini della determinazione degli importi massimi.

Per quanto riguarda gli iscritti ai corsi di dottorato e di specializzazione ed ai master universitari di primo e secondo livello, è precisato che la spesa massima detraibile è pari agli importi massimi previsti nelle diverse aree geografiche senza considerare l’area disciplinare, ossia a 3.700 Euro in caso di corsi o master con sede in Regioni del nord, a 2.900 Euro per i corsi e master con sede in Regioni del centro ed a 1.800 Euro per corsi e master con sede nelle Regioni del sud e nelle isole.

Inoltre, agli importi indicati nel Decreto ministeriale va sommato l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio.

Gli importi dovranno essere aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con un Decreto ministeriale.

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