Nella Risposta n. 64 del 19 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’applicazione del “Sisma bonus”.
L’istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di aver realizzato la ristrutturazione edilizia di un immobile mediante un “permesso a costruire” e non una SCIA. Inoltre, l’asseverazione prevista dalla normativa per l’accesso alla detrazione fiscale per l’adozione di misure antisismiche non è stata allegata al momento della presentazione del permesso a costruire in Comune, ma verrà allegata successivamente.
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la normativa in materia ed ha affermato che, ai fini della concessione di tale agevolazione, è necessario che, dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori, risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, in riferimento al caso specifico, ha affermato che la non contestuale allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente anche l’asseverazione, non consente l’ottenimento dei benefici fiscali in questione.
Ricordiamo che l’asseverazione in questione è, infatti, di particolare importanza, in quanto si tratta dell’asseverazione rilasciata dal progettista dell’intervento strutturale e riguarda la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e la classe conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.