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5 Maggio 2017

Scomputo delle perdite nell’attività di accertamento: tutti i chiarimenti

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Nella Circolare n. 15 del 28 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina del computo in diminuzione delle perdite nei procedimenti di accertamento.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato che il Decreto Legislativo n. 158 del 24 settembre 2015 ha introdotto delle nuove disposizioni in materia, con riferimento al computo in diminuzione delle perdite sia nei procedimenti di accertamento ordinario, sia nei procedimenti di accertamento con adesione, e con riferimento alla riduzione in dichiarazione delle perdite scomputate nell’accertamento.

In particolare, la disciplina in questione prevede:

  • lo scomputo automatico delle perdite del periodo, da parte dell’ufficio competente ad emanare l’avviso di accertamento con il quale viene rettificata la perdita del periodo;
  • lo scomputo del maggior reddito accertato, con riguardo alle perdite pregresse, soltanto su richiesta del contribuente, successivamente all’eventuale scomputo delle perdite del periodo.

Sono intervenuti, poi, dei Provvedimenti di attuazione dei tale disciplina. Tra essi, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato il Provvedimento del 12 ottobre 2016 con il quale è stato approvato il nuovo modello IPEA e sono stati individuati l’ambito di applicazione, i contenuti, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse. Inoltre, nel medesimo Provvedimento, sono stati indicati gli adempimenti che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente deve effettuare a seguito della presentazione dell’istanza.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che il procedimento di scomputo delle perdite è applicabile dal 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi d’imposta per i quali, in tale data, sono ancora pendenti i termini per l’accertamento.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate tratta dei seguenti argomenti:

  • lo scomputo automatico delle perdite di periodo;
  • lo scomputo delle perdite richieste con il modello IPEA;
  • la presentazione del modello IPEA e gli adempimenti degli uffici;
  • lo scomputo delle perdite richieste dai soggetti aderenti al consolidato;
  • la riduzione delle perdite.

Sono, infine, riportati alcuni esempi di scomputo delle perdite.

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