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Novità Irpef - Ires
10 Febbraio 2017

Scioglimento delle società cooperative disposto dall’Autorità di vigilanza: è richiesta un’unica dichiarazione dei redditi

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Con un interpello, un commissario liquidatore ha richiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate riguardo agli adempimenti dichiarativi che devono essere posti in essere a seguito dello scioglimento di una società disposto dall’Autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile (procedura di liquidazione delle società cooperative).

L’istante ritiene che la procedura in questione sia assimilabile alla liquidazione coatta amministrativa e possa, quindi, essere applicata la disposizione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, l’intero procedimento costituisca un unico periodo d’imposta, indipendentemente dalla sua durata, e debba, pertanto, essere presentata un’unica dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 14 del 1° febbraio 2017, ha riconosciuto che la disposizione suddetta del TUIR possa trovare applicazione anche in riferimento all’ipotesi di scioglimento di una società cooperativa per atto dell’Autorità di vigilanza, qualora si verifichi la liquidazione della società medesima.

L’Agenzia delle Entrate ha, in particolare, evidenziato che in entrambe le situazioni riveste un ruolo centrale il commissario liquidatore, quale organo che sovraintende alla procedura, è sottoposto al controllo ed alle direttive dell’autorità di vigilanza ed è revocabile e sostituibile.

L’esigenza di contrastare fini dilatori ed elusivi che possono essere perseguiti nell’ambito delle procedure di liquidazione volontaria rende opportuna l’imposizione di una dichiarazione dei redditi per ciascun periodo d’imposta ordinario. La medesima esigenza, però, non è rinvenibile nell’ambito dei procedimenti suddetti, nei quali la liquidazione non è volontaria, ma è condotta da appositi organi di nomina amministrativa sottoposti a specifici controlli.

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