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Novità Irpef - Ires
17 Dicembre 2021
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Rimborso spese per didattica a distanza: esclusa l’imposizione Irpef.

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di un nuovo quesito riguardante la tassazione ai fini Irpef dei rimborsi delle spese sostenute dai docenti impegnati nella didattica a distanza.

Il quesito è stato posto da un ente che intende concedere un rimborso delle spese documentate ed anticipate dai dipendenti che costituiscono il personale scolastico per l’acquisto di dotazioni informatiche funzionali allo svolgimento della didattica a distanza. L’ammontare del rimborso non potrà superare l’importo di 520 Euro a dipendente.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda gli importi di tale rimborso. Si tratta di redditi di lavoro dipendente? E sulla domanda di rimborso presentata dal dipendente si applica l’imposta di bollo?

Nella Risposta n. 798 del 3 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi afferma il principio di omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente secondo il quale tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione al rapporto di lavoro, costituiscono reddito di lavoro dipendente.

Rientrano in questa categoria, quindi, sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti a beni, servizi ed opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti. Pertanto, in linea generale, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso delle spese, costituiscono per il lavoratore reddito di lavoro dipendente.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato, altresì, i documenti di prassi nei quali è stato approfondito il principio di omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e nei quali, ad esempio, è stato affermato che non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore stesso e le erogazioni che vengono effettuate per esclusivo interesse del datore di lavoro.

Inoltre, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate dal datore di lavoro in modo forfetario non sono imponibili soltanto qualora il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinare la quota che, dovendosi riferire all’uso nell’interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall’imposizione, come nell’ipotesi di uso promiscuo dell’autovettura.

Qualora il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio per determinare la quota esclusa dall’imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati secondo elementi oggettivi, documentalmente accertabili, così che il relativo rimborso non concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Con riferimento al caso specifico descritto nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che il rimborso erogato dall’ente istante ai dipendenti è determinato sulla base di criteri oggettivi diretti a determinare i costi risparmiati dal datore di lavoro che sono stati sostenuti direttamente dal lavoratore dipendente nello svolgimento dell’attività lavorativa. Quindi, le somme erogate dall’ente istante per rimborsare i dipendenti dei costi sostenuti nell’interesse del datore di lavoro non sono imponibili ai fini Irpef.

Riguardo alla questione dell’imposta di bollo da versare per l’istanza di rimborso, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la normativa in materia secondo la quale, in linea generale, le istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione, che costituiscono atto di impulso di un procedimento amministrativo, sono soggette ad imposta di bollo.

E’ anche vero che vi è una disposizione che precisa che non sono soggette all’imposta le istanze riguardanti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici all’amministrazione competente. Dal momento che, nell’ipotesi specifica, i dipendenti presentano un’istanza per ottenere il rimborso di spese sostenute non nel proprio personale interesse, la relativa istanza di rimborso rientra nell’ambito di applicazione dell’esenzione dall’imposta di bollo e, pertanto, non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo.

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