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3 Aprile 2020

Premio per dipendenti che hanno lavorato in sede a marzo: istituiti i codici tributo per recuperarlo

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Con la Risoluzione n. 17 del 31 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che potranno essere utilizzati dai sostituti d’imposta per il recupero in compensazione dei premi erogati ai lavoratori dipendenti in relazione ai giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020, in virtù di quanto disposto dal Decreto “Cura Italia”.

L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, ricordato che ai titolari dei redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 Euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 Euro da rapportare al numero di giorni di lavoro prestati presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

E’ previsto, inoltre, che i sostituti d’imposta riconoscano in via automatica tali premi a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Poi, i sostituti d’imposta compensano l’incentivo erogato nel modello F24.

I codici tributo istituiti con la Risoluzione del 31 marzo 2020 sono il codice “1699” da utilizzare nel modello F24 ed il codice “169E” da utilizzare nel modello F24 Enti pubblici.

Il codice “1699” dovrà essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”. Inoltre, nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” dovranno essere indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio.

Il codice “169E” dovrà essere inserito nella sezione “Erario” (valore F) del modello F24 Enti pubblici, in corrispondenza delle somme indicate nel campo “Importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” dovranno essere indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio.

I modelli F24 in questione dovranno essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il recupero in compensazione, invece, potrà avvenire senza essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il relativo credito.

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