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4 Dicembre 2015

Patent Box: in un Provvedimento, le disposizioni per la procedura di accordo con l’Agenzia delle Entrate

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015, sono state emanate le disposizioni riguardanti l’accesso alla procedura di accordo preventivo, tra Amministrazione finanziaria ed imprese, connessa all’utilizzo dei beni immateriali, prevista dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

Si tratta della procedura che deve essere avviata per beneficiare del regime opzionale per la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, di processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, che siano giuridicamente tutelabili (il cosiddetto “Patent Box”).

Nel Provvedimento, è stabilito che per accedere alla procedura in questione i soggetti titolari di redditi d’impresa interessati devono inviare l’apposita istanza, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’ufficio “Accordi preventivi e controversie internazionali” dell’Agenzia delle Entrate, o consegnare l’istanza medesima presso l’ufficio, che rilascerà l’attestazione di avvenuta ricezione.

Oltre ai dati dell’impresa, nell’istanza dovrà essere indicato l’oggetto dell’accordo, ossia alternativamente:

  • la preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali;
  • la preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali, in ipotesi diverse da quelle che rientrano nel precedente caso, realizzati nell’ambito di operazioni con società che controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla medesima società che controlla l’impresa;
  • la preventiva definizione dei metodi e criteri di calcolo delle plusvalenze, realizzate con società che controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla medesima società che controlla l’impresa.

Nell’istanza di accesso alla procedura devono anche essere indicati la tipologia del bene immateriale dal cui utilizzo deriva il reddito oggetto dell’agevolazione e la tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta.

Ulteriori indicazioni specifiche sono inserite nel Provvedimento riguardo alla documentazione che deve essere allegata a ciascun tipo di istanza. Inoltre, è precisato che la documentazione può essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza di accesso alla procedura, insieme eventualmente a memorie integrative volte ad illustrare ed integrare l’istanza. Anche tale documentazione può essere inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o può essere consegnata direttamente all’ufficio competente.

L’istanza viene rigettata entro trenta giorni dal ricevimento qualora sia carente degli elementi essenziali, a meno che non sia necessaria un’ulteriore attività istruttoria per verificare l’esistenza di tali elementi. Il provvedimento motivato di rigetto viene comunicato mediante lettera raccomandata. Per le istanze presentate entro il 30 giugno 2016, il termine per il rigetto è di 180 giorni.

E’ previsto che, nel corso della procedura, venga ascoltata l’impresa che ha richiesto l’agevolazione, tramite il suo legale rappresentante o un suo procuratore. Inoltre, dipendenti dell’Agenzia delle Entrate possono accedere alle sedi di svolgimento dell’attività d’impresa, nei tempi concordati con l’impresa medesima. Possono essere attivati anche degli strumenti di cooperazione internazionale tra le amministrazioni fiscali di diversi Paesi, qualora ciò sia necessario per completare l’attività istruttoria.

L’accordo raggiunto a termine della procedura acquista efficacia vincolante per le parti che lo sottoscrivono e rimane in vigore per il periodo d’imposta nel quale è presentata l’istanza di accordo preventivo e per i quattro periodi d’imposta successivi. Se l’accordo non viene raggiunto, il mancato raggiungimento viene verbalizzato.

Ulteriori indicazioni sono inserite nel Provvedimento riguardo alla violazione, alla modifica ed al rinnovo dell’accordo.

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