NULL
Novità Irpef - Ires
3 Febbraio 2018

Nuovo criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei titoli: i chiarimenti sulla sua applicazione

Scarica il pdf

Nella Risoluzione n. 10 del 29 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha trattato la questione della disciplina Ires da applicare per la valutazione dei titoli con il criterio del costo ammortizzato.

La società che ha presentato l’interpello all’Agenzia delle Entrate è una società che opera nel settore della grande distribuzione commerciale ed è nata nel 2016 dalla fusione di altre società. L’istante possiede dei titoli ereditati dalle società fuse. Si tratta, in particolare, di titoli di debito che attribuiscono al possessore il diritto di ricevere un flusso determinato di liquidità senza poter esercitare il diritto di partecipazione alla gestione della società che ha emesso tali titoli.

La società istante ha adottato, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre del 2016, ossia nel primo bilancio successivo all’operazione di fusione che ha dato vita alla società, il criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e la valutazione dei titoli di debito posseduti al 1° gennaio 2016.

Il quesito posto dalla società istante riguarda la possibilità di applicare la disciplina transitoria in materia di Ires, prevista dal Decreto Legge n. 244 del 2016, in relazione ai titoli già posseduti alla data del 1° gennaio 2016 ed assoggettati, con effetto retroattivo, al criterio del costo ammortizzato. Inoltre, è richiesto all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia possibile applicare la disciplina suddetta, quale sia, ai fini fiscali, il criterio di imputazione/movimentazione dei titoli da prendere in considerazione.

L’Agenzia delle Entrate ha, dapprima, evidenziato che, a seguito delle nuove modalità di contabilizzazione introdotte dal 1° gennaio 2016 con il Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015, i titoli, sia che costituiscano o non costituiscano immobilizzazioni, sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, invece del precedente criterio del costo di acquisto.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’applicazione del nuovo criterio del costo ammortizzato comporta che i costi di transazione ed ogni altra differenza tra il valore iniziale ed il valore nominale a scadenza del titolo sono sommati algebricamente al valore del titolo così da calcolare il tasso di interesse effettivo. Viene detto che i costi di transazione ed ogni altra differenza tra il valore iniziale ed il valore a scadenza del titolo sono considerati interessi e sono ripartiti lungo la durata attesa del titolo secondo logiche finanziarie.

La disciplina in materia, secondo quanto ricordato dall’Agenzia delle Entrate, prevede anche la possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato alle componenti delle voci di bilancio riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Tuttavia, tale possibilità non è stata applicata dalla società istante che ha utilizzato il nuovo criterio del costo ammortizzato non soltanto nella valutazione dei titoli acquistati dal 2016, ma anche con riferimento ai titoli già posseduti prima del 2016 dalle società che sono state fuse.

Ancora, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, la nuova rappresentazione contabile di rilevazione dei titoli basata sul criterio del costo ammortizzato assume anche rilevanza fiscale.

Tale novità fiscale ha efficacia con riferimento ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a partire dall’esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 gennaio 2015. Continuano, invece, ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del suddetto esercizio e degli esercizi successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate ed imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni ed imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015.

Quindi, gli effetti reddituali e patrimoniali delle operazioni già avviate e che si protraggono per i periodi d’imposta successivi alla prima adozione delle nuove norme dovranno essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente. In questo modo si evita che vengano applicate diverse regole fiscali ad una medesima operazione che si protrae per più periodi d’imposta (con conseguenti fenomeni di tassazione anomala).

Riepilogando, sono assoggettate alla previgente disciplina fiscale quelle operazioni che si caratterizzano per la coesistenza di tre requisiti:

  • sono qualificate, classificate, valutate ed imputate temporalmente nel bilancio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 in modo differente rispetto alla qualificazione, classificazione, valutazione ed imputazione temporale previste dalla normativa fiscale vigente al momento nel quale le operazioni medesime sono state realizzate;
  • continuano a produrre effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015;
  • tali effetti reddituali e patrimoniali, se rilevati fiscalmente secondo le nuove regole, determinano dei fenomeni di tassazione anomala (ossia una doppia o nessuna deduzione o una doppia o nessuna tassazione).

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l’applicazione retroattiva del criterio del costo ammortizzato operata dalla società istante determina l’applicazione anche della previgente normativa fiscale, dal momento che coesistono i tre requisiti sopra indicati.

Quindi, in presenza di un magazzino che è valutato contabilmente in maniera unitaria con l’applicazione del criterio del costo ammortizzato, gli effetti reddituali e patrimoniali ai fini fiscali devono essere assoggettati a due diversi regimi:

  • la disciplina fiscale previgente, per i titoli che sono stati acquisiti prima del 1° gennaio 2016 e sono ancora in possesso della società negli esercizi successivi;
  • il criterio del costo ammortizzato per i titoli acquisiti dal 1° gennaio 2016.

Riguardo alla questione del criterio di imputazione da applicare per le operazioni di vendita dei titoli fungibili, con le medesime caratteristiche, poste in essere dal 2016, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto ragionevole applicare un criterio proporzionale. In particolare, la vendita dei titoli suddetti deve essere attribuita, in ciascun esercizio, in base al rapporto tra l’ammontare dei titoli della stessa specie giacenti in ciascuno dei due “magazzini fiscali” (il magazzino dei titoli acquisiti prima del 2016 ed il magazzino dei titoli acquisiti dal 2016) e l’ammontare complessivo degli stessi titoli posseduti dalla società.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto