Nella Risoluzione n. 67 del 20 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti riguardo alla possibilità dell’esonero dalla compilazione della sezione III del quadro AC della dichiarazione dei redditi e del quadro K del modello 730 (ossia le parti che devono essere compilate dagli amministratori di condominio per la comunicazione delle informazioni relative ai fornitori ed agli acquisti di beni e servizi) nelle ipotesi nelle quali le banche abbiano operato una ritenuta sulle somme pagate, tramite bonifico, dal condominio all’impresa che ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni degli edifici.
In questi casi, infatti, i dati sono già inseriti nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta. Inoltre, i dati dei bonifici per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ai quali vengono applicate le ritenute d’acconto da parte degli intermediari sono già comunicati all’Amministrazione finanziaria tramite il flusso telematico riguardante, appunto, i bonifici per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730, con i dati relativi ai fornitori ed agli acquisti di beni e servizi, qualora sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, può non essere compilata dagli amministratori di condominio.