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31 Marzo 2017

Lavoratori frontalieri svizzeri: le regole di tassazione del reddito di lavoro

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 38 del 28 marzo 2017, si è occupata del regime fiscale del reddito di lavoro dipendente prodotto da soggetti frontalieri che lavorano in Svizzera.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, con particolare attenzione all’Accordo tra l’Italia e la Svizzera del 1974.

Secondo l’Accordo del 1974, lo stipendio del lavoratore frontaliero è imponibile soltanto nello Stato nel quale è svolta l’attività lavorativa (quindi, la Svizzera). E’ previsto, inoltre, che ciascuno dei Cantoni svizzeri versi a beneficio dei Comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dall’imposizione delle rimunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai Comuni italiani per i frontalieri.

I “frontalieri” svizzeri, secondo le regole convenzionali, sono i lavoratori residenti in un Comune italiano il cui territorio è compreso nella fascia di 20 km dal confine con uno dei tre Cantoni svizzeri del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, dove si recano per svolgere un’attività di lavoro dipendente.

Se il Comune di residenza del lavoratore frontaliero dista, invece, oltre 20 km dal confine dei tre Cantoni svizzeri non trova applicazione l’Accordo suddetto, ma l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa dall’Italia con la Confederazione svizzera.

Quindi, in quest’ultima ipotesi, l’Italia esercita la potestà impositiva sui redditi prodotti in Svizzera dal lavoratore, in quanto Stato di residenza del lavoratore medesimo. Verrà, inoltre, applicata la franchigia di 7.500 Euro prevista in caso di redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera. Verrà, infine, riconosciuto il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.

 

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