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Novità Irpef - Ires
14 Dicembre 2018

L’associazione professionale si trasforma in società tra professionisti: precisate le regole fiscali applicabili

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una nuova questione relativa alla trasformazione di un’associazione tra professionisti in società tra professionisti.

L’istante è uno studio associato e, in particolare, un’associazione tra professionisti iscritti all’Ordine dei commercialisti. Tale associazione professionale intende continuare ad esercitare l’attività nella forma della società in accomandita semplice. Agli associati verranno assegnate le quote sociali della società tra professionisti nella stessa proporzione delle preesistenti quote di utili derivanti dalla partecipazione all’associazione professionale, senza conguagli in denaro. Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda il regime fiscale applicabile alla trasformazione dell’associazione professionale in società tra professionisti, il regime applicabile all’eventuale soluzione alternativa del conferimento dello studio associato nella nuova società tra professionisti e, infine, il regime fiscale del reddito prodotto dalla società tra professionisti nella veste giuridica di società in accomandita semplice.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 107 del 13 dicembre 2018, ha affermato che il regime fiscale applicabile alla trasformazione dell’associazione professionale in società tra professionisti nella forma della società in accomandita semplice può essere individuato nei principi dettati dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (articolo 171, comma 2) per le operazioni di trasformazione che comportano l’ingresso o la fuoriuscita dei beni dal regime di impresa. In particolare, nel caso specifico, si realizza un’operazione che è assimilabile ad un conferimento di beni da un ente non commerciale ad un soggetto Ires.

Inoltre, il soggetto conferente produce prevalentemente reddito di lavoro autonomo. Troverà, quindi, applicazione la disposizione (articolo 54, comma 1-bis, lettera a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) secondo la quale concorrono a formare reddito di lavoro autonomo le plusvalenze dei beni strumentali realizzate mediante la cessione a titolo oneroso. Il valore delle plusvalenze è dato dalla differenza tra il corrispettivo ed il costo non ammortizzato e, in assenza di corrispettivo, dalla differenza tra il valore normale del bene ed il costo non ammortizzato.

Per quanto riguarda i beni diversi da quelli strumentali ed i crediti conferiti, trova, invece, applicazione la disposizione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (articolo 9, comma 2) secondo la quale si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti a seguito della trasformazione in società tra professionisti ed esso concorrerà alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

Riguardo alla diversa ipotesi del conferimento dello studio associato nella nuova società tra professionisti, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che si tratta di un’operazione fiscalmente rilevante e che il corrispettivo è determinato in base al valore normale dei beni conferiti al momento della costituzione della società (come previsto dall’articolo 9 del TUIR).

Quanto alla tipologia del reddito prodotto dalla società tra professionisti, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che occorre far riferimento agli articoli 6 e 81 del TUIR, i quali collegano la tipologia di reddito alla natura giuridica del contribuente. Pertanto, dal momento che la società che si intende costituire è una società in accomandita semplice, il reddito da questa prodotto è qualificabile come reddito d’impresa. L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che, per le prestazioni effettuate dalla società in accomandita semplice nell’esercizio d’impresa, non deve essere operata alcuna ritenuta.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per evitare che si verifichino salti di imposta a seguito del passaggio dal regime di cassa al regime di competenza verificatosi nella trasformazione, qualora un componente di reddito, per il quale sia cambiato il criterio di imputazione temporale in occasione del cambio di regime, abbia già concorso alla determinazione del reddito nel “regime di provenienza”, esso non concorrerà alla formazione del reddito dei periodi d’imposta successivi, anche se si sono verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal “regime di destinazione”.

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