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Novità Irpef - Ires
5 Gennaio 2018

Iper ammortamento: ulteriori precisazioni

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Nella Risoluzione di metà dicembre (Risoluzione n. 152 del 15 dicembre 2017), l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo alla disciplina dell’iper ammortamento introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2017.

In particolare, i chiarimenti riguardano la corretta determinazione del costo degli investimenti agevolabili.

E’ stato, in primo luogo, richiesto all’Amministrazione finanziaria se tra gli oneri accessori di diretta imputazione (che rilevano come costi agevolabili) possano rientrare anche quelli relativi a piccole opere murarie necessarie per l’installazione di un macchinario presso la sede aziendale.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che secondo la disciplina in materia le “costruzioni” non rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione. Riguardo alle piccole opere murarie, nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non possano essere considerate come “costruzioni”, i relativi costi possono configurarsi come oneri accessori e possono, pertanto, rilevare ai fini della disciplina dell’iper ammortamento.

Riguardo ancora agli oneri accessori, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il costo della perizia giurata o dell’attestazione di conformità non assume rilevanza ai fini dell’agevolazione, a prescindere da come sia contabilizzato in bilancio. Si tratta, infatti, di un onere che deve essere sostenuto esclusivamente per ottenere il beneficio fiscale dell’iper ammortamento.

Ulteriori chiarimenti sono stati richiesti riguardo alle attrezzature che costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile. In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, se è vero che soltanto le attrezzature che rientrano nella definizione di macchina possono essere oggetto degli investimenti agevolabili, è anche vero che anche gli accessori che costituiscono elementi strettamente indispensabili per il funzionamento di una macchina possono assumere rilevanza nell’ambito di applicazione dell’iper ammortamento qualora costituiscano ordinaria dotazione del bene principale.

E’ stato, pertanto, confermato che qualora siano rispettate le due condizioni suddette, ossia che le attrezzature siano assolutamente necessarie per il funzionamento del macchinario e che ne costituiscano normale dotazione, l’agevolazione dell’iper ammortamento potrà estendersi anche al costo di tali attrezzature.

Per ragioni di semplificazione e certezza, si è ritenuto di dover individuare un limite quantitativo forfetario entro il quale si ritiene verificata la circostanza che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento dei beni agevolabili costituiscano “normale dotazione” dei beni medesimi. Tale limite forfetario è stato individuato dal Ministero dello Sviluppo economico nella misura del 5 % del costo del bene principale. Il costo per le dotazioni accessorie deve essere effettivamente sostenuto e debitamente documentato.

Il contribuente potrà applicare l’iper ammortamento alle attrezzature accessorie anche per l’importo del costo sostenuto che ecceda tale limite del 5 %. In questo caso, però, sarà onere del contribuente dimostrare, in sede di controllo, gli elementi che giustificano il maggiore costo incluso nell’ambito di applicazione dell’agevolazione.

Le indicazioni suddette valgono sia nel caso in cui le attrezzature accessorie siano state acquisite unitamente al bene principale, sia nel caso in cui siano state acquisite separatamente presso altri fornitori.

Infine, riguardo ai casi nei quali le imprese intendano ricorrere alla perizia tecnica giurata per beneficiare dell’iper ammortamento, tenendo conto delle difficoltà che possono essersi presentate per il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 indicato nella disciplina in materia, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che rimane fermo il termine in questione per l’effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni, mentre è data la possibilità al professionista che redige la perizia di procedere al giuramento nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2017. E’ comunque necessario che il professionista abbia consegnato all’impresa, entro l’ultimo giorno del 2017, una perizia asseverata, nella quale vi sia, quindi, una assunzione di responsabilità riguardo alla certezza ed alla veridicità del suo contenuto.

La consegna entro il 31 dicembre 2017 della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell’impresa dovrà risultare da un atto avente data certa (ad esempio, la perizia dovrà essere stata inviata tramite Pec). Naturalmente, il documento che verrà presentato per il giuramento dovrà essere esattamente il medesimo di quello consegnato all’impresa.

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