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5 Gennaio 2018

Fusione transfrontaliera di società: ecco le regole per le perdite fiscali pregresse

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Nella Risoluzione n. 161 del 22 dicembre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato una questione, sottoposta tramite interpello, relativa alla fusione per incorporazione di due società comunitarie con stabile organizzazione in Italia.

In particolare, l’istante è la stabile organizzazione in Italia di una società francese che opera nel settore bancario. La società francese ha incorporato una società di diritto lussemburghese che, a sua volta, operava in Italia tramite una stabile organizzazione che è cessata al momento della fusione. La stabile organizzazione della società incorporante, appositamente costituita in vista dell’operazione di fusione, è subentrata nella titolarità di tutte le attività e passività e di tutti i rapporti giuridici in essere presso la stabile organizzazione italiana della società incorporata.

L’istante ha, altresì, spiegato che, per il triennio 2015-2017, la società incorporata, tramite la sua stabile organizzazione, aveva optato per il regime del consolidato fiscale nella qualità di soggetto consolidato. L’istante ha richiesto specificamente all’Agenzia delle Entrate se, per effetto della fusione transfrontaliera tra le due società, le perdite che esistevano in capo alla stabile organizzazione della società incorporata siano riportabili nella stabile organizzazione della società incorporante.

L’Agenzia delle Entrate ha esaminato le disposizioni applicabili in materia ed ha affermato che, qualora sussistano le due condizioni della qualifica dell’operazione di fusione come fusione transfrontaliera e dell’attuazione dell’operazione di fusione per incorporazione come modalità di scioglimento senza liquidazione, troverà applicazione il principio di neutralità e di continuazione dei valori fiscali affermato nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi per le fusioni tra società italiane, nei limiti in cui la stabile organizzazione mantenga inalterato l’insieme dei beni, dei diritti e degli obblighi che facevano capo ad essa prima della fusione.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che quando nel territorio dello Stato si verifichi l’integrazione di attivi, in virtù di un’operazione transnazionale che determini l’attribuzione del patrimonio della stabile organizzazione della società conferente ad una stabile organizzazione preesistente riferibile alla società beneficiaria, il riporto delle eventuali perdite fiscali pregresse deve essere disciplinato dall’articolo 181 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Però, se l’intero patrimonio della stabile organizzazione della società conferente confluisce nella stabile organizzazione della società beneficiaria costituita in occasione dell’operazione straordinaria di fusione, come avvenuto nel caso specifico, in modo tale che non si possa verificare una vera e propria integrazione degli attivi, la disposizione suddetta non può trovare di fatto applicazione.

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