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16 Ottobre 2015

Energia elettrica da impianti fotovoltaici prodotta da imprenditori agricoli: le regole della tassazione

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 86 del 15 ottobre 2015, ha risposto ad un quesito riguardo alla tassazione forfettaria del reddito derivante dalla produzione e dalla cessione dell’energia elettrica da impianti fotovoltaici.

Il quesito è stato posto da una società che esercitava fin dalla sua costituzione attività agricola, optando per la determinazione del reddito su base catastale. Ha, poi, realizzato, sul proprio terreno, un impianto fotovoltaico ed ha avviato l’attività connessa di produzione di energia elettrica.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, alla luce di specifiche indicazioni fornite dal Ministero per le politiche agricole e forestali, era stato già affermato che la produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli sono considerate come produttive di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 KW di potenza installata.

Se, invece, è generata da impianti di potenza superiore a 200 KW, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 KW, è produttiva di reddito agrario soltanto se ricorrono i requisiti che permettono di considerarla come connessa all’attività agricola.

I requisiti in questione sono:

  • la produzione di energia fotovoltaica deriva da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati realizzati su strutture aziendali esistenti;
  • il volume d’affari derivante dall’attività agricola è superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW;
  • nel limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore dimostra di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.

Il reddito derivante dalla produzione e dalla vendita dell’energia tramite impianti che eccedono i limiti suddetti, invece, costituisce, per la parte eccedente, reddito d’impresa, determinato secondo le regole ordinarie di tale categoria di reddito.

A seguito delle più recenti modifiche normative, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, la determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e dalla cessione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche e di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal terreno, effettuata dai produttori agricoli, avverrà, salvo opzione per la determinazione nei modi ordinari, applicando ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione il coefficiente di redditività del 25 %.

Pertanto, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che la produzione e la cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici da parte degli imprenditori agricoli sarà automaticamente assoggettata alla nuova tassazione forfettaria, per la parte generata dai primi 200 KW di potenza installata.

Oltre tale limite, in assenza di uno dei requisiti di connessione, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 KW, sarà considerata come produttiva di reddito d’impresa.

Nella Risoluzione, sono stati forniti chiarimenti anche riguardo alla disciplina transitoria.

Con riferimento alla situazione specifica dell’istante, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che la società potrà assoggettare a tassazione catastale, per il periodo d’imposta 2014, il reddito derivante dall’attività agricola principale ed il reddito derivante dalla produzione e dalla cessione di energia fotovoltaica entro il limite dei 260.000 kWh (impianti di potenza fino a 200 KW).

Infine, non sussistendo, nella società istante, i requisiti di connessione con l’attività agricola, il reddito derivante dalla cessione di energia fotovoltaica prodotta in eccesso dovrà essere tassato mediante l’applicazione delle regole ordinarie in materia di reddito d’impresa.

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