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7 Settembre 2018

Conferimento di ramo d’azienda di una stabile organizzazione: chiarimenti sul trattamento tributario

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La questione affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 63 del 9 agosto 2018 riguarda il conferimento da parte di un soggetto non residente in Italia di un ramo d’azienda appartenente alla sua stabile organizzazione in Italia in favore di un altro soggetto residente in Italia.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che un conferimento di questo tipo rientra tra le ipotesi previste dall’articolo 178, comma 1, lettera c) del TUIR. Questa disposizione, infatti, fa riferimento ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami d’impresa tra soggetti residenti in Stati diversi dell’Unione Europea, dei quali uno sia residente in Italia.

A questi conferimenti d’azienda è applicabile il regime della cosiddetta “neutralità fiscale”, limitatamente agli elementi patrimoniali della stabile organizzazione che siano effettivamente confluiti nella società conferitaria.

In un conferimento del genere, i beni che compongono il ramo d’azienda conferito vengono naturalmente “sostituiti” con la partecipazione proveniente dal conferimento stesso. Per effetto del conferimento, la partecipazione nella società conferitaria confluisce nella medesima contabilità della stabile organizzazione “conferente”. Tale contabilità va a formare ed a costituire l’apposito rendiconto economico e patrimoniale relativo alla gestione della stabile organizzazione.

Di conseguenza, le partecipazioni della società italiana conferitaria, emesse a seguito del conferimento, dovranno essere attribuite direttamente alla stabile organizzazione in Italia per poter beneficiare del regime della “neutralità fiscale”. Qualora, invece, le partecipazioni della società italiana conferitaria detenute dalla stabile organizzazione siano trasferite alla società non residente (la casa madre), le partecipazioni si considereranno realizzate al valore normale.

Nella Risoluzione, è precisato che qualora la partecipazione ottenuta a seguito del conferimento venga assegnata alla stabile organizzazione e poi trasferita alla casa madre oppure venga assegnata direttamente, all’atto del conferimento, alla casa madre oppure manchi al momento del conferimento o successivamente la connessione funzionale tra la partecipazione ed il patrimonio della stabile organizzazione, l’eventuale plusvalenza realizzata dalla stabile organizzazione “conferente” sarà considerata esente o l’eventuale minusvalenza sarà considerata indeducibile soltanto nel caso in cui la partecipazione possieda i requisiti indicati all’articolo 87 del TUIR (participation exemption).

Infine, affinché possa trovare applicazione la neutralità fiscale, le partecipazioni emesse dalla società conferitaria devono assumere, presso la stabile organizzazione conferente, un costo fiscale pari a quello che il ramo d’azienda oggetto del conferimento aveva presso la stabile organizzazione.

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