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Novità Irpef - Ires
16 Dicembre 2022
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Colonnina di ricarica per veicoli elettrici in posto auto condominiale: sì al Superbonus.

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L’intervento di installazione di una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici in un posto auto condominiale può beneficiare del Superbonus?

A porre il quesito all’Agenzia delle Entrate è il proprietario di un’unità immobiliare che fa parte di un condominio per il quale è stato deciso un intervento di riqualificazione energetica (isolamento termico delle superfici esterne verticali, orizzontali ed inclinate dell’edificio per un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda totale). L’intenzione dell’istante è quella di effettuare unitamente a tale intervento che riguarda le parti comuni dell’edificio (intervento “trainante”) un intervento “trainato” consistente nell’installazione di una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici nel posto auto di sua proprietà, situato al piano terreno dell’edificio condominiale e pertinenza della sua abitazione.

Secondo le regole in materia di Superbonus, per accedere alle agevolazioni fiscali, le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. In particolare, è considerato non accessibile al pubblico:

  • un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
  • un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno della stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità;
  • un punto di ricarica installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.

Il requisito di non accessibilità al pubblico del punto di ricarica e, in particolare, del punto di ricarica installato presso una pertinenza di un edificio residenziale privato si può considerare soddisfatto soltanto quando vi sia un effettivo ostacolo al libero accesso all’intero edificio residenziale oppure si può considerare soddisfatto anche qualora la pertinenza dell’unità immobiliare sia dotata di dispositivi di limitazione all’accesso da parte di terzi?

Nel caso descritto nell’istanza di interpello, il posto auto nel quale verrà installata la colonnina di ricarica è situato nell’edificio condominiale tra due colonne portanti dello stesso edificio, coperto nella parte superiore, aperto nella parte anteriore (che costituisce l’ingresso) e chiuso nella parte posteriore da un muro dell’edificio condominiale. All’ingresso del posto auto è presente una barriera di parcheggio in ferro amovibile, con incasso a terra, regolata da un lucchetto. L’edificio condominiale è parte di un complesso residenziale composto da più palazzine e l’accesso ad esso, rispetto alla pubblica via, è regolato da un passaggio carrabile sprovvisto, però, di cancello o sbarra di accesso.

Secondo l’istante, la presenza di un dispositivo che limita l’accesso al posto auto da parte di terzi può ritenersi sufficiente a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa per l’accesso al beneficio del Superbonus.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 585 del 9 dicembre 2022, ha affermato che, nel caso specifico prospettato dall’istante, deve ritenersi che l’infrastruttura di ricarica installata nel posto auto situato al piano terra dell’edificio condominiale soddisfi la condizione richiesta dalla normativa di “punto di ricarica non accessibile al pubblico”, essendo installata in una pertinenza di un edificio residenziale privato e riservata esclusivamente ai residenti.

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