NULL
Novità Irpef - Ires
17 Aprile 2020

Cessione del credito corrispondente all’eco bonus: le regole in caso di rete di imprese

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una questione relativa alla cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale riconosciuta in relazione alle spese per interventi di riqualificazione energetica.

A presentare un’istanza di interpello è una società che fa parte di una rete di imprese insieme ad altre imprese, tra le quali una società che si occupa specificamente di interventi di riqualificazione energetica. Questa seconda società ha intenzione di effettuare una serie di interventi di riqualificazione energetica su edifici di proprietà di diverse persone che acquisiranno il diritto alla relativa detrazione fiscale e che intendono optare per la cessione del credito corrispondente.

L’istante è interessata ad acquistare tale credito come società collegata al rapporto che ha dato origine alla detrazione, in quanto inserita nella rete di imprese della quale fa parte, come detto, l’impresa esecutrice dei lavori. Si tratta di società che fanno parte della medesima rete di imprese, ma che svolgono comunque attività completamente diverse. L’istante, infatti, realizza prevalentemente piattaforme web.

Nella Risposta n. 105 del 15 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la normativa in materia secondo la quale per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, e con esclusione della possibilità di effettuare la cessione in favore di istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Tale possibilità di cessione del credito che era prevista originariamente soltanto in relazione agli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali è stata, poi, estesa, dalla Legge di Bilancio per il 2018, a tutti gli interventi di riqualificazione energetica e, quindi, anche a quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.

Come chiarito già in precedenza, per “soggetti privati” in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito corrispondente alla detrazione, si devono intendere i soggetti diversi dai fornitori che siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

In una Circolare del 2018, era stato riconosciuto che, in caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o appartenenti alla Rete di imprese, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete di imprese.

Quindi, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che la società istante potrà beneficare del credito, in quanto parte della stessa Rete di imprese della società che effettuerà gli interventi di riqualificazione energetica, senza che assuma rilevanza l’attività svolta dall’istante.

E’ anche precisato che la sopravvenienza attiva pari alla differenza tra il valore nominale ed il costo di acquisto del credito concorrerà alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio nel quale il credito è acquisito.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto