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26 Febbraio 2021

Buoni pasto per i lavoratori in smart working: non concorrono alla formazione del reddito

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in merito al trattamento fiscale dei buoni pasto in favore dei lavoratori dipendenti che operano in “smart working”.

A presentare l’istanza di interpello è un ente bilaterale che ha previsto che i propri dipendenti svolgano la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”) da aprile del 2020 fino alla fine di luglio dello stesso anno, per poi prorogare tale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa per il mese di settembre del 2020 e con la possibilità di estenderla ulteriormente fino alla fine del 2020. Così è stato illustrato nell’istanza di interpello.

La misura è stata adottata per arginare la diffusione del Coronavirus, anche tenendo conto delle indicazioni del legislatore in questo ambito.

Il quesito riguarda il trattamento fiscale da riconoscere al servizio sostitutivo del servizio di mensa erogato mediante buoni pasto in favore dei lavoratori in questione. Tale servizio concorre o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente? E, nella qualità di sostituto d’imposta, l’istante è tenuto o meno ad operare la ritenuta a titolo d’acconto Irpef sul valore di tale servizio sostitutivo di mensa?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 123 del 22 febbraio 2021, ha ricordato la disposizione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (articolo 51, comma 2, lettera c) secondo la quale non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi. Allo stesso modo, non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di 4 Euro, aumentato a 8 Euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, così come le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino ad un importo complessivo di 5,29 Euro.

Quindi, sono disciplinate tre diverse ipotesi di somministrazione di vitto:

  • la gestione di una mensa, anche tramite terzi, da parte del datore di lavoro stesso;
  • la prestazione di un servizio sostitutivo della mensa aziendale, ad esempio sotto forma di buoni pasto;
  • la corresponsione di una somma a titolo di indennità sostitutiva del servizio di mensa.

L’Agenzia delle Entrate ha anche richiamato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 7 giugno 2017 nel quale è previsto che i buoni pasto:

  • consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
  • consentono all’esercizio convenzionato di provare per via documentale l’avvenuta prestazione nei confronti della società di emissione del buono pasto;
  • sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche quando l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo, e dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
  • non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
  • sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.

Quindi, il buono pasto può essere corrisposto dal datore di lavoro in favore dei lavoratori dipendenti, che sono assunti sia a tempo pieno, che a tempo parziale, e anche quando l’articolazione dell’orario di lavoro non prevede una pausa per il pranzo.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, affermato che la disposizione del Decreto Ministeriale suddetto, pur non avendo natura tributaria, assume rilevanza anche ai fini fiscali. Allo stesso tempo, ha evidenziato che la normativa fiscale non prevede una definizione dei servizi sostitutivi di mensa, ma ne prevede soltanto la non concorrenza al reddito entro certi limiti.

Deve ritenersi, pertanto, che ai buoni pasto trovi applicazione il regime di parziale imponibilità previsto dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR, indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Nel caso specifico, i buoni pasto riconosciuti ai lavoratori in “smart working” non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Quindi, l’istante non sarà tenuto ad operare, anche nei confronti dei lavoratori in “smart working”, la ritenuta a titolo di acconto Irpef sul valore dei buoni pasto fino a 4 Euro, se cartacei, e fino a 8 Euro, se elettronici.

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