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Novità Irpef - Ires
28 Settembre 2018

Box auto pertinenziale: se non è una nuova costruzione, è esclusa la detrazione Irpef

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Nella risposta n. 6 del 19 settembre 2018, pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia medesima ha fornito dei chiarimenti all’istante riguardo all’ipotesi in cui i lavori di recupero del patrimonio edilizio per i quali si richiede l’applicazione della detrazione fiscale si sostanzino nella realizzazione e nell’acquisto di box auto di pertinenza di un’abitazione.

In particolare, l’istante ha acquistato da un’impresa costruttrice un box auto al piano terra di un fabbricato e questo box auto costituisce pertinenza dell’abitazione situata nel medesimo fabbricato della quale l’istante è proprietario. L’impresa costruttrice aveva acquistato l’intero primo piano dello stabile quando aveva la destinazione di abitazione civile. Ha, poi, effettuato lavori di trasformazione, con conseguenze frazionamento e cambio di destinazione d’uso dei locali da abitazione civile a box auto, al fine di rivenderli.

L’impresa ha negato il rilascio della certificazione per il costo di realizzazione del box auto, in quanto non si tratterebbe di un costo per il quale si potrebbe beneficiare della detrazione Irpef prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Il contribuente istante sostiene il contrario.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la detrazione Irpef in questione è riconosciuta anche per gli interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, oltre che per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali. I costi di realizzo devono essere comprovati da un’apposita attestazione rilasciata dall’impresa costruttrice.

L’intervento di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, deve consistere in un intervento “ex novo“.

Nel caso specifico, il box auto acquistato dal contribuente deriva da un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo, con cambio di destinazione d’uso, e non da un intervento che si sostanzia in una nuova costruzione. Conseguentemente, il relativo costo non può beneficiare della detrazione fiscale.

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